L’avvocato distrattario è unico legittimato all’ottemperanza per le spese non pagate (TAR Campania n. 5062 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che ha agito quale antistatario e ha ottenuto la distrazione delle spese di lite è l’unico legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese a lui attribuite, non potendo tale azione essere estesa al capo della sentenza favorevole alla parte assistita. Sulla somma dovuta a titolo di spese giudiziali spettano gli interessi legali (corrispettivi, ex art. 1282 cod. civ.) dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria, non essendo ammesso il cumulo con gli interessi salvo prova del maggior danno. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere riconosciuta quando il titolo sia già assistito dagli interessi legali, ritenuti equi ai fini della disciplina dell’astreinte.
Il Fatto
Un avvocato, che era stato parte ricorrente in un precedente giudizio innanzi al TAR Campania conclusosi con la sentenza n. 1966/23 di accoglimento del ricorso, aveva ottenuto dal giudice la condanna del Ministero dell’Istruzione alla refusione delle spese di lite, con espressa attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Rimasto inadempiente il Ministero, il difensore notificava la sentenza in forma esecutiva e, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, proponeva ricorso per l’ottemperanza. L’amministrazione non si costituiva in giudizio; il tribunale emetteva un’ordinanza, rimasta senza riscontro, con cui invitava gli enti intimati a chiarire le ragioni del mancato pagamento in favore del procuratore distrattario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto l’azione ammissibile, richiamando il principio per cui il ricorso per l’esecuzione del giudicato non può estendersi al capo della sentenza relativo alle spese legali attribuite all’avvocato antistatario, la cui esecuzione richiede un’autonoma azione del distrattario, quale unico legittimato a proporla. Nel caso di specie, il ricorrente agiva proprio in tale qualità, essendo il difensore che aveva ottenuto la distrazione delle somme.
Nel merito, accertata la decorso inutilmente del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione, il collegio ha ordinato alle parti intimate di provvedere al pagamento in favore del ricorrente, quale distrattario, delle somme portate dalla sentenza ottemperanda, oltre accessori e contributo unificato. Ha inoltre accolto la domanda di riconoscimento degli interessi legali ex art. 1282 cod. civ., a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo.
Il tribunale ha invece escluso la rivalutazione monetaria, richiamando il principio per cui i compensi professionali dell’avvocato costituiscono debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico, con conseguente divieto di cumulo automatico tra interessi e rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.; onere probatorio non assolto nel caso di specie.
Quanto alla domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il collegio l’ha respinta, valorizzando la giurisprudenza secondo cui la penalità di mora non trova applicazione quando la somma esecutata sia già assistita da interessi legali, come nella fattispecie, o quando risulti manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con esclusione della clausola di attribuzione, operando il ricorrente in proprio quale distrattario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie