Revoca della concessione di suolo pubblico e motivazione per relationem dell’atto plurimotivato (TAR Sicilia n. 1715 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e del regolamento comunale costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile nei soli limiti dell’illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Qualora il provvedimento abbia struttura plurimotivata, con ragioni fattuali-giuridiche autonome e ciascuna autosufficiente a sorreggere il dispositivo, è sufficiente che un solo capo motivazionale superi il vaglio di legittimità perché il giudice possa arrestarsi, senza che l’eventuale fondatezza delle censure sugli altri capi determini la caducazione dell’atto. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili all’interessato. Il superamento del termine procedimentale autovincolato non è vizio di legittimità dell’atto tardivo. Il diniego risarcitorio consegue all’assenza di antigiuridicità della condotta.
Il Fatto
Il Comune di Taormina rilasciava alla società ricorrente, con provvedimento n. 41/2023 del 17.10.2023, la concessione di occupazione di suolo pubblico per collocarvi tavoli e sedie su pedana amovibile. La concessione era subordinata alla condizione che fosse garantita una larghezza minima della carreggiata di ml 2,60, secondo il parere della Polizia Locale.
Dopo un’ordinanza di inibizione e rimozione della pedana del luglio 2024, e un’ulteriore istanza della società corredata da planimetria dalla quale risultava uno spazio residuo di soli 2,30 metri, l’Ente avviava il procedimento di revoca e, con provvedimento del 17.12.2024, revocava la concessione ordinando lo sgombero. La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche il risarcimento del danno quantificato in euro 50.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione con i ricorsi connessi, ritenendo prevalenti ragioni di economia processuale e la non completa coincidenza delle doglianze. Prescinde poi dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito.
Il primo motivo è infondato. La revoca è stata preceduta da un’ampia istruttoria del SUAP e della polizia municipale, emergente dalla comunicazione di avvio e dal testo stesso del provvedimento, che richiama la nota di riscontro alle osservazioni della ricorrente. La motivazione per relationem è coerente con l’art. 3 della legge n. 241/1990: non occorre notificare tutti gli atti richiamati, ma indicarne gli estremi e metterli a disposizione. Il superamento del termine di quaranta giorni, autovincolato e non perentorio, non determina l’illegittimità dell’atto tardivo, correlato dall’art. 2-bis a conseguenze risarcitorie.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il provvedimento è plurimotivato: l’occupazione contrasta con l’art. 18, comma 3, del Codice della Strada, con l’art. 20, comma 1, che sulle strade di tipo F impone la predisposizione di un itinerario alternativo, con l’art. 20, comma 3, sui triangoli di visibilità, e mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e l’accesso ai mezzi di soccorso. Il Collegio richiama il decalogo dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 sull’assorbimento dei motivi: un solo capo immune da censure basta a salvare l’atto.
La nuova valutazione dell’interesse pubblico originario è stata compiuta con contemperamento non illogico degli interessi: le esigenze di sicurezza e incolumità dei residenti prevalgono sugli interessi economici della società, pur meritevoli di considerazione.
Il terzo motivo è fuori fuoco: il termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies opera solo per l’annullamento d’ufficio, non per la revoca. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova degli elementi costitutivi e per assenza di antigiuridicità della condotta, non essendo stata proposta la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies. Respinta anche l’istanza di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 18 C.d.S. – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati