Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso (TAR Sicilia n. 2950 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto gli atti di una procedura concorsuale, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento che riconosca al candidato l’utilità sostanziale richiesta con il ricorso determina la carenza sopravvenuta di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità della domanda. La pronuncia di improcedibilità presuppone la verifica che il nuovo atto sia idoneo a soddisfare in modo pieno la pretesa azionata, esaurendo l’interesse alla decisione di merito. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità anche in presenza di una concorde richiesta delle parti costituite, senza che ciò integri una rinuncia agli atti. La declaratoria di improcedibilità non comporta condanna alle spese quando sussistano giusti motivi di compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune per il reclutamento di ottanta agenti di polizia municipale. Collocato inizialmente in posizione utile, con contestuale riconoscimento della riserva in ragione del servizio prestato come volontario in ferma annuale, veniva poi escluso dai vincitori a seguito di una rettifica in autotutela della graduatoria disposta dall’amministrazione sul rilievo che il servizio VFA non attribuiva il beneficio.
Il candidato impugnava quindi la determina di rettifica, i verbali della commissione, la nota di revoca della nomina, le ulteriori determinazioni di correzione della graduatoria e il bando, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Deduceva l’erronea interpretazione dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, il difetto di istruttoria, la violazione del legittimo affidamento e la disparità di trattamento rispetto ai volontari in ferma prefissata.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la determina con cui ha disposto l’utilizzazione della graduatoria, riconoscendo il beneficio anche in favore dell’odierno ricorrente. Il Tribunale ha quindi esaminato gli effetti di tale sopravvenienza sul bisogno di tutela azionato.
Il Collegio ha ritenuto che l’adozione del nuovo provvedimento abbia soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, il quale non ha più interesse a una pronuncia sul merito delle censure articolate avverso gli atti impugnati. La sopravvenuta carenza di interesse preclude, pertanto, l’esame delle doglianze relative alla riserva e alla posizione in graduatoria.
In udienza il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese; il difensore del Comune si è associato alla richiesta. Il Tribunale ha dato atto della concorde prospettazione delle parti e ha dichiarato improcedibile il ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione fra le parti, in considerazione dell’esito della vicenda processuale e dell’intervenuta definizione della posizione sostanziale del ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.