Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2943 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve il proprio onere probatorio con la dimostrazione del titolo giudiziale passato in giudicato e del decorso del termine per l’esecuzione. Grava invece sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’inadempimento, non integra tale prova e non esime l’ente pubblico dall’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4351/2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della carta per il valore complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, era rimasta priva di esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inattività e la condanna alle spese. Il ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna giustificazione dell’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sotto questo profilo il ricorso è stato ritenuto ammissibile.

Nel merito, il TAR ha applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, cioè della decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Incombeva quindi sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni previste dall’art. 2697, comma 2, c.c. Il ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, limitandosi a una costituzione formale. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Il TAR ha precisato che l’obbligo di esecuzione comprende anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, escludendo qualsiasi compenso. La soluzione si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuto estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e da TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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