Ottemperanza a sentenza del TAR e commissario ad acta nel pubblico impiego (TAR Sicilia n. 1894 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice amministrativo è fondato quando l’amministrazione sia rimasta inerte rispetto all’obbligo conformativo, non assumendo rilievo il fatto che la mancata esecuzione sia ascritta a un proprio organo tecnico, la cui attività resta comunque imputabile all’ente. La Commissione esaminatrice opera quale organo tecnico dell’amministrazione, con la conseguenza che i suoi inadempimenti si riflettono sull’ente titolare del potere. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 deve essere verificato al momento della proposizione del ricorso esecutivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, con la quale era stata annullata una determinazione dirigenziale e disposto l’obbligo per la Città Metropolitana di adottare una nuova graduatoria definitiva dei vincitori di una procedura di progressione verticale per l’anno 2022, relativa a posti di categoria superiore. La sentenza aveva altresì condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nonostante la notificazione della sentenza e la successiva diffida, l’ente è rimasto inerte, non provvedendo alla rideterminazione della graduatoria né all’immissione del ricorrente quale vincitore. L’amministrazione ha sostenuto che la competenza a dare esecuzione spettasse alla Commissione esaminatrice, alla quale aveva trasmesso il provvedimento con invito a predisporre gli adempimenti, e che la mancata esecuzione dipendesse da quest’ultima, che aveva declinato ogni competenza. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché la notifica del titolo era avvenuta in data anteriore e il ricorso esecutivo era stato proposto successivamente, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni, risultava decorso. Il ricorso esecutivo era dunque ammissibile.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che dagli atti emergeva l’inottemperanza dell’amministrazione agli obblighi discendenti dalla sentenza. La circostanza che l’inerzia fosse stata determinata dal comportamento della Commissione esaminatrice non esimeva l’ente: la Commissione, infatti, opera come organo tecnico dell’amministrazione, alla quale sono in definitiva imputabili gli atti della procedura concorsuale.

Su questa base il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale dell’ente, affinché provveda in via sostitutiva entro il successivo termine di sessanta giorni. Il commissario, insediatosi, deve dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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