Concorso universitario, criteri di valutazione modificati dopo la conoscenza dei candidati (TAR Toscana n. 1870 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la commissione giudicatrice che, dopo aver preso conoscenza dei nominativi e dei curricula dei candidati, precisi o integri in modo sostanziale i criteri di valutazione fissati nella riunione preliminare, così modificando il parametro di giudizio al quale l’amministrazione si era autovincolata. Anche ove i criteri originari risultino già puntuali e precisi, la loro successiva specificazione produce una violazione del principio di necessaria predeterminazione dei criteri rispetto al momento della conoscenza dei profili scientifici e accademici dei concorrenti e dei generali principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. L’applicazione dei criteri così modificati, quando determina un sostanziale appiattimento dei punteggi e penalizza il candidato con maggiore anzianità o più ampia produzione scientifica, è altresì viziata da irragionevolezza. Il vizio travolge gli atti della procedura, imponendo la nomina di una nuova commissione che rinnovi le valutazioni applicando i criteri originari.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Firenze bandiva una procedura selettiva per un posto di professore ordinario nel settore concorsuale 03/A2, settore scientifico disciplinare CHIM/02, presso il Dipartimento di Chimica. Alla selezione partecipavano quattro candidati, tra cui il ricorrente e il controinteressato risultato vincitore. La procedura era già stata rinnovata e annullata in autotutela per due volte, essendo state riconosciute dall’amministrazione alcune carenze di motivazione e un eccessivo appiattimento delle valutazioni.
All’esito della nuova selezione il controinteressato si classificava primo con 82,3 punti, il ricorrente secondo con 78,6 punti. Approvati gli atti con decreto rettorale e proposta la chiamata del vincitore, il secondo classificato impugnava gli esiti, contestando la valutazione di sette pubblicazioni prive del codice ISBN/ISSN e la modifica dei criteri di valutazione intervenuta dopo l’apertura delle buste, oltre all’illogica attribuzione dei punteggi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il bando richiedeva, a pena di inutilizzabilità, l’indicazione del codice ISBN/ISSN/ISMN di ciascuna pubblicazione e per sette di esse l’indicazione mancava. Tuttavia la Commissione, tramite i codici DOI, ha potuto agevolmente identificare le pubblicazioni e ricavare i codici delle riviste, valutandone la collocazione editoriale. Disporre lo stralcio di sette opere su quindici per una carenza in concreto solo formale sarebbe stato sproporzionato; la Commissione, conformandosi al principio di buon andamento, ha correttamente valorizzato un dato di pubblica reperibilità.
Il Collegio accoglie invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Nella riunione preliminare i criteri erano già puntuali e circostanziati, sicché non ve n’era necessità di alcuna ulteriore precisazione. La Commissione, nella seduta del 16 dicembre 2024, dopo aver esaminato curricula e svolto i colloqui, sostituiva la valutazione del volume dell’attività didattica con quella dei CFU medi annui: criterio che penalizza il docente più anziano e risulta irragionevole, poiché i CFU annui tendono fisiologicamente a un valore standard.
La portata innovativa emerge dagli effetti: a fronte di 254 e 152,5 CFU complessivi, i valori medi annui risultavano 11,5 e 11,7, neutralizzando la differenza oggettiva e producendo punteggi quasi uguali, laddove il divario sarebbe stato di almeno due punti e mezzo in favore del ricorrente. Si è dunque verificata una manipolazione del criterio originario, con violazione dell’autovincolo.
Analoga modifica ha riguardato la consistenza complessiva della produzione scientifica: la Commissione vi inseriva indicatori di qualità, quali citazioni e indice di Hirsch, che non misurano la quantità totale richiesta dalla locuzione. Il punteggio attribuito risulta comunque illogico, avendo il controinteressato riportato 5,5 punti contro i 5 del ricorrente, nonostante dati di produzione scientifica quasi doppi in favore di quest’ultimo.
Infine, anche per la partecipazione a convegni il criterio è stato precisato ex post e i punteggi si sono rivelati ingiustificatamente livellati, valorizzando per il controinteressato due convegni organizzati dopo la scadenza del bando, in contrasto con la prescrizione che imponeva il possesso dei titoli a tale data. Tali vizi superano la prova di resistenza, considerato il divario di appena 3,7 punti. Gli atti sono annullati, con obbligo per l’Università di nominare una nuova Commissione che rinnovi le valutazioni applicando i criteri fissati il 18 settembre 2024.
Nota della Redazione
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