Diniego di concessione demaniale e motivazione fondata su assetto concessorio illegittimo (Cons. Stato n. 3141 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illogico e irragionevole, e dunque affetto da eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, il diniego di concessione demaniale marittima che si fondi su un assetto concessorio dell’area demaniale già demolito dal giudice amministrativo con l’annullamento delle proroghe delle concessioni in essere. Il giudice di legittimità sindaca le determinazioni espressione di ampia discrezionalità amministrativa quando risultino affette da illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità o travisamento. L’Amministrazione non può trascurare la temporaneità stagionale dei gestori concorrenti a fronte della richiesta dell’unico operatore che svolge il servizio per tutto l’anno. L’interesse alla procedura ad evidenza pubblica non è escluso dalla richiesta di affidamento diretto: le modalità di assegnazione attengono al quomodo, non all’an della pretesa.
Il Fatto
La società appellante, operatrice di trasporto pubblico locale marittimo nei Golfi di Napoli e Salerno, chiede al Comune il rilascio di una concessione demaniale su un’area del molo della Spiaggia Grande per collocarvi un box-biglietteria da utilizzare nella stagione invernale, quando le altre biglietterie vengono smontate. Il Comune nega la concessione con provvedimento del 29 marzo 2023.
Il TAR Campania, Salerno, accoglie l’istanza cautelare disponendo il riesame; l’Amministrazione reitera il diniego il 6 dicembre 2023. La società impugna con motivi aggiunti. Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti nel merito, ritenendo il provvedimento plurimotivato e sufficienti i profili ostativi scrutinati. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni in rito del Comune. Quanto alla mancata notifica ai privati proprietari, la domanda ha ad oggetto un’area del demanio marittimo; le incertezze sull’individuazione sono superate dall’annullamento delle proroghe delle concessioni in essere, disposto con le sentenze del TAR Campania, Salerno, 28 gennaio 2026, nn. da 167/2026 a 170/2026. Quanto ai provvedimenti plurimotivati, la dedotta difformità dei grafici non costituisce vero motivo ostativo.
Le eccezioni di improcedibilità sono infondate. La richiesta di indizione di gare non è incompatibile con il petitum: l’utilitas perseguita è disporre di un punto fisico di rivendita, e le modalità di assegnazione attengono al quomodo, non all’an della pretesa, negato in radice dal diniego. La delibera di Giunta n. 2/2026 è atto di indirizzo de futuro e non paralizza l’interesse attuale.
Nel merito l’appello è fondato. Il diniego non considera che gli altri box sono rimossi in inverno e che la società è l’unica a svolgere il servizio in tale stagione, non essendo lo spazio fisico surrogabile con la rivendita on line. Le giustificazioni sul “collo di bottiglia” e sullo spostamento in zona riparata muovono dal presupposto della legittimità dell’assetto concessorio, demolito dalle sentenze richiamate. È pretestuosa la motivazione sulla diversificazione dei servizi: l’art. 2, comma 4, del regolamento comunale n. 21/2022 elenca tra le destinazioni possibili proprio le biglietterie per attività connesse al trasporto marittimo, e il servizio richiesto è diversificato rispetto a quelli invernali assenti.
La posizione del Comune è dunque illogica e irragionevole; irrilevante il richiamo alla discrezionalità amministrativa, sindacabile nelle forme sintomatiche dell’eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 2183 del 04.02.2025; Sez. V, n. 8958 del 08.11.2024). L’appello è accolto nei limiti esposti, con annullamento del diniego del 6 dicembre 2023; l’obbligo conformativo impone al Comune di individuare la collocazione delle biglietterie e di indire le procedure a evidenza pubblica. Spese compensate.
Nota della Redazione
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