Trattamento ABA nel progetto di vita: motivazione e C.T.U. sindacabili (TAR Campania n. 1082 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto di vita personalizzato predisposto dall’Azienda Sanitaria per il minore affetto da disturbo dello spettro autistico è illegittimo quando, pur dando conto della valutazione funzionale e del livello di gravità clinica, omette di indicare le concrete ragioni per cui è stato riconosciuto un determinato numero di ore di trattamento ABA, risultando carente l’istruttoria e la motivazione sulle scelte quali-quantitative. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non impedisce al giudice amministrativo di sindacare il progetto, né preclude l’ammissibilità della C.T.U., che non sostituisce le valutazioni della P.A. ma ne controlla la correttezza sotto i profili del travisamento fattuale, della carenza istruttoria, dell’illogicità e dell’inattendibilità. Nel determinare la durata della terapia il giudice deve attenersi al criterio della revisione periodica, restando l’erogazione rebus sic stantibus fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche.

Il Fatto

I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico hanno impugnato davanti al TAR Campania il progetto di vita personalizzato predisposto dall’ASL di Avellino, che riconosceva 12,75 ore settimanali di trattamento ABA, con 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno. Hanno chiesto l’annullamento anche della delibera aziendale e del PDTA regionale allegato alla DGRC n. 131/2021, nella parte in cui predeterminano i monte ore per fasce di età, e l’accertamento del diritto della figlia a 25 ore settimanali di terapia, oltre supervisione e parent training, fino al diciottesimo anno di età.

Respinta l’istanza cautelare monocratica, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito e ha disposto C.T.U., poi prorogata su istanza dell’ausiliario. Depositata la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato le censure rivolte agli atti regionali e aziendali. Quanto al PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021, la Regione Campania ha approvato una modifica in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato: il monte ore di riferimento è divenuto orientativo e derogabile, dovendo il numero di ore, le caratteristiche e i luoghi di attuazione essere definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica, con adeguata motivazione in caso di scostamento. È venuto meno, quindi, il meccanismo del tetto massimo vincolante. Analogamente è stata superata la delibera aziendale impugnata, essendo intervenuta una nuova delibera che recepisce la disciplina regionale.

Ciò nonostante, il ricorso è stato accolto nei limiti che seguono. Il Collegio ha rilevato che l’ASL, pur avendo dato conto della valutazione funzionale, delle aree esaminate, del livello di gravità clinica e degli obiettivi programmati, non ha indicato le concrete ragioni per cui, a fronte di quel quadro, è stato ritenuto adeguato il numero di ore riconosciuto. La carenza di motivazione e di istruttoria ha costituito il primo profilo di illegittimità.

Sul secondo profilo, il Collegio ha condiviso le conclusioni della C.T.U., che ha confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico con funzionamento adattivo non adeguato, ha giudicato il programma contestato “attualmente inefficace e insufficiente” e ha indicato un percorso ABA di non meno di 25 ore settimanali, comprensive di 3 ore mensili di supervisione, oltre 1 ora mensile di parent training. L’ausiliario ha inoltre suggerito la ripartizione tra contesto domiciliare e scolastico.

Quanto all’argomento dell’ASL fondato sulla discrezionalità tecnica, il Tribunale ha ricordato che essa non esclude il sindacato giurisdizionale: la C.T.U. non è modalità sostitutiva delle valutazioni amministrative, ma strumento di controllo della loro attendibilità, secondo le indicazioni delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità richiamate dall’art. 3 della legge n. 134/2015. Nel caso concreto sono emersi proprio i profili di carenza istruttoria e illogicità che legittimano il controllo.

Quanto alla durata, il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui l’erogazione della terapia va intesa rebus sic stantibus e ha escluso l’estensione automatica fino alla maggiore età, fissando il trattamento in 36 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo diverse determinazioni dell’ASL dopo il primo semestre, all’esito di specifica istruttoria. Ha quindi annullato il progetto impugnato e ordinato all’ASL di garantire 25 ore settimanali complessive, con supervisione e parent training, ponendo a suo carico le spese di lite e gli oneri di C.T.U., con compensazione nei rapporti con la Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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