Silenzio prefettura su nulla osta lavoro e sospensione procedimenti Paesi a rischio (TAR Emilia-Romagna n. 985 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della prefettura sull’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato o stagionale è infondato quando il lavoratore sia cittadino di uno Stato a particolare rischio di domande contraffatte. L’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, esclude l’automatismo nel rilascio del nulla osta e impone la verifica preventiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sospendendo i procedimenti in corso. La norma processuale trova applicazione immediata ai procedimenti pendenti in forza del principio del tempus regit actum, in assenza di una deroga transitoria espressa. Non integra silenzio censurabile la condotta dell’amministrazione che abbia sollecitato i pareri di competenza senza definire la pratica, perché il termine di conclusione resta condizionato all’espletamento dei controlli preventivi.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha presentato, tramite una società datrice di lavoro, istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, il c.d. decreto flussi. La prefettura ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto per documentazione fiscale e contributiva ritenuta incompleta, poi ha chiesto chiarimenti sulla capacità patrimoniale del datore di lavoro. Dopo un lungo carteggio, l’amministrazione ha comunicato la rivalutazione della pratica, senza però definire l’istanza.

Il ricorrente ha quindi agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere con atto espresso. L’amministrazione si è costituita eccependo la tardività del ricorso e, nel merito, l’insussistenza di una propria inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato e prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito. Due sono i pilastri argomentativi: l’applicabilità della disciplina sopravvenuta e l’assenza di un’inerzia rimproverabile.

Quanto al primo profilo, il giudice richiama l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, rubricato “Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio”. La disposizione esclude l’automatismo nel rilascio del nulla osta per i lavoratori provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di domande contraffatte, rendendo indispensabile la verifica preventiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il comma 3 ricomprende espressamente il Bangladesh tra i Paesi a rischio.

La tesi del ricorrente, secondo cui la norma non si applicherebbe alle domande anteriori alla sua entrata in vigore, è stata respinta. Il Collegio invoca il principio generale del tempus regit actum, per cui le norme procedurali trovano immediata applicazione ai procedimenti in corso, salvo espressa deroga transitoria, nella specie assente. Inoltre, il comma 2 dell’art. 3 sospende i procedimenti per il rilascio del visto d’ingresso conseguenti ai nulla osta, a maggior ragione deve ritenersi sospesa la fase anteriore dei controlli amministrativi.

Il secondo profilo è autonomamente sufficiente. Non sussiste alcuna inerzia censurabile della prefettura. Al di là dell’incidenza dell’incompletezza documentale iniziale, è dirimente che l’amministrazione si sia attivata prontamente e abbia sollecitato il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indispensabile per la definizione della pratica. Il procedimento risulta quindi pendente in attesa dei controlli preventivi.

Il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese. La liquidazione della parcella, per l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, è stata rinviata a separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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