Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 78 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica. Il mancato adempimento, non contestato in giudizio, integra il presupposto dell’inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta nonché la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stata condannata l’amministrazione scolastica alla ricostruzione della carriera – considerando il servizio pre-ruolo nella stessa misura del servizio a tempo indeterminato – e al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali.

La sentenza era stata notificata al Ministero resistente e il passaggio in giudicato era stato certificato. Secondo la ricorrente, l’amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero si è costituito solo formalmente, senza spiegare difese. La causa è stata discussa in camera di consiglio e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale. Il punto di partenza è che l’amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito alcun elemento dal quale desumere l’avvenuta esecuzione della sentenza. Ne deriva che i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate devono ritenersi non contestati.

Su questa base il Tribunale qualifica l’inerzia del Ministero come presupposto dell’inottemperanza, richiamando il precedente del Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023. La decisione si fonda sulla funzione stessa del giudizio di ottemperanza, che consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 112, comma 1, cod. proc. amm.

Il Collegio richiama il principio per cui l’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, comprese quelle economiche e finanziarie. In proposito non sussiste alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando, residuando al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo (richiamati Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012 e Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015).

La puntuale verifica dell’esatto adempimento ha quindi esito negativo. Il ricorso è accolto e il Ministero è condannato a dare esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. In caso di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, senza diritto al compenso e con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori trenta giorni. Quanto alla richiesta di astreinte, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e commisurazione agli interessi legali sulla somma dovuta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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