Il pagamento agevolato ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina l’improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 11560 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di pagamento agevolato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/2025, da parte del fornitore di dispositivi medici che abbia impugnato gli atti di ripiano della spesa per gli anni 2015-2018 determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La mera dichiarazione di adesione e l’esecuzione del versamento nella misura ridotta non integrano gli estremi della cessazione della materia del contendere, che postula l’accertamento, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto effettivo pagamento della quota dovuta. La sopravvenienza incide unicamente sull’interesse alla decisione, conducendo a una pronuncia di tipo meramente processuale, con possibilità di integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, attiva nel quadriennio 2015-2018, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano aveva quantificato, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, gli oneri di ripiano a suo carico per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, unitamente agli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida. La ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità, chiedendo in via pregiudiziale la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia UE, e domandava il risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio, la società depositava la ricevuta del pagamento eseguito in relazione alle annualità 2015-2018, in ragione dell’adesione al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza di smaltimento, il difensore confermava il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dato atto dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa i profili di improcedibilità legati alla mancata attestazione del versamento da parte dell’amministrazione locale, qualifica la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non come cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della ricorrente di aver aderito al meccanismo agevolato e di aver pagato la quota ridotta non è assistita dall’accertamento, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto effettivo versamento, condizione richiesta dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 per la definizione agevolata della controversia.
La Corte precisa che la sopravvenienza rappresentata dall’adesione al pagamento agevolato è idonea a incidere unicamente sull’interesse alla decisione del ricorso: essa determina pertanto una causa di improcedibilità in parte qua, che confluisce in una pronuncia di tipo meramente processuale. La mancata attestazione amministrativa dell’avvenuto versamento impedisce, infatti, di ritenere integralmente composta la vicenda sostanziale, come richiesto per la cessazione della materia del contendere.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della definizione della controversia e dell’esito meramente processuale del giudizio.
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Nota della Redazione
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