Occupazione suolo pubblico stagionale: sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dei ricorsi (TAR Puglia n. 1031 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso una concessione di occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando il titolo abilitativo abbia esaurito i propri effetti per il decorso del termine e risulti superato da successive determinazioni rilasciate negli anni seguenti. In tal caso l’eventuale annullamento giurisdizionale non arreca alcun vantaggio pratico al ricorrente. Il giudice è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto, ex art. 34, comma 3, c.p.a., solo se il ricorrente abbia proposto domanda risarcitoria o dichiarato un interesse ai fini risarcitori. La sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale travolge, per effetto escludente, anche il ricorso incidentale.

Il Fatto

La titolare di un pubblico esercizio aveva chiesto al S.U.A.P. del Comune di Gallipoli il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale per uso commerciale, per il periodo 18 maggio – 20 novembre 2021. Il Comune aveva assentito alla ricorrente mq. 13,90 di area pubblica, riconoscendo invece alla società controinteressata mq. 27,30 della fascia sulle mura urbiche.

La ricorrente ha impugnato le due determinazioni dirigenziali del 19 maggio 2021 e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo eccesso di potere e violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta n. 129 del 22 aprile 2021, che consentiva l’occupazione anche di aree esterne alla proiezione del fronte del fabbricato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che le concessioni impugnate hanno esaurito i propri effetti il 20 novembre 2021 e risultano superate da successive determinazioni di occupazione rilasciate per gli anni 2022, 2023 e 2024, non impugnate. Da qui la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale.

Il Tribunale richiama la costante giurisprudenza amministrativa, che individua le ipotesi di carenza di interesse nella mancata impugnazione di un atto presupposto, nell’impugnazione parziale di atti fondati su più ragioni indipendenti, nel sopravvenire di un fatto che rende inutile l’annullamento e nella dichiarazione di non avere più interesse alla decisione; richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023 e Adunanza Plenaria n. 8/2022.

Il Collegio applica poi l’art. 34, comma 3, c.p.a.: l’accertamento dell’illegittimità dell’atto è dovuto solo in presenza di un interesse ai fini risarcitori. Nel caso di specie la ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria né ha dichiarato un interesse di tal genere, con la conseguenza che nessun vantaggio potrebbe derivarle dall’annullamento.

Il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto dichiarato improcedibile; per effetto della sua natura escludente, anche il ricorso incidentale della controinteressata è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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