Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 999 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica della sentenza senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione, il ricorso è procedibile e, in assenza di ragioni contrarie opposte dalla parte pubblica, va accolto con declaratoria dell’obbligo di eseguire integralmente il titolo, compreso il capo sulle spese. Il giudice amministrativo assegna un termine per l’ottemperanza e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 12/2025 resa in data 15.01.2025, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese distratte in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza, notificata in data 20.01.2025 con attestazione di conformità e non impugnata, è divenuta definitiva. I ricorrenti lamentano che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato e agiscono per il pagamento delle somme e delle spese liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 è decorso dopo la notifica della sentenza e prima della proposizione del ricorso: la domanda è pertanto ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La parte pubblica, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Tribunale accoglie dunque la domanda e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, anche per il capo riguardante le spese nei confronti dei procuratori antistatari, salvo le somme già corrisposte.

Il Collegio assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., il Tribunale la rigetta: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Infine, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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