L’omessa produzione dell’offerta economica dettagliata è sanabile tramite soccorso istruttorio (TAR Sardegna n. 474 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta economica dettagliata non è sussumibile nel concetto di offerta economica in senso proprio, che è costituita esclusivamente dal documento recante il prezzo totale offerto. Qualora la lex specialis preveda la produzione dell’offerta economica dettagliata a pena di esclusione, l’omessa presentazione di tale documento non può determinare l’automatica esclusione dell’operatore economico, ma deve essere sanata mediante soccorso istruttorio, non configurandosi come ipotesi di esclusione riconducibile al principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un costituendo R.T.I., aveva partecipato alla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di sistemi di monitoraggio centralizzato destinati alle aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, lotto n. 1. Nonostante avesse conseguito il miglior punteggio tecnico, la società veniva esclusa dalla gara per l’omessa produzione del documento “Offerta economica dettagliata”, richiesto a pena di esclusione dall’art. 16 del Disciplinare di gara. La stazione appaltante aveva ritenuto la lacuna non sanabile tramite soccorso istruttorio, trattandosi di documentazione componente l’offerta economica ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’esclusione. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la struttura dell’offerta economica delineata dalla lex specialis, evidenziando come l’art. 16 del Disciplinare preveda che “ai fini dell’assegnazione del punteggio economico e dell’aggiudicazione l’offerta economica vincolante è costituita esclusivamente dal Prezzo totale offerto indicato nell’Offerta economica generata dal Sistema”. Tale clausola, unitamente alla previsione secondo cui in caso di discordanza prevale l’importo totale inserito a Sistema, dimostra che l’offerta economica dettagliata non assume rilievo ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro.
La circostanza è confermata dall’analisi della disciplina della seconda fase procedimentale, relativa all’affidamento dei singoli appalti specifici. L’art. 24 del Disciplinare prevede che l’individuazione del fornitore avvenga secondo il criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di aggiudicazione, senza attribuire alcuna rilevanza ai prezzi unitari indicati nell’offerta dettagliata. I singoli prezzi unitari assumono rilievo concreto solo in relazione ai singoli ordinativi, ossia nella fase esecutiva di attivazione degli appalti specifici, come riconosciuto dalla stessa stazione appaltante nella propria memoria difensiva.
Il Collegio ha quindi applicato, in chiave analogica, il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo al computo metrico estimativo negli appalti di lavori. Tale documento, pur potendo essere richiesto in sede di gara, non assurge ad offerta economica, poiché l’unico dato giuridicamente rilevante è il ribasso complessivo formulato sull’importo a base d’asta. Il principio, affermato dal TAR Sardegna e confermato dal Consiglio di Stato, è stato ritenuto applicabile al caso di specie, dove la lex specialis prevede espressamente che l’offerta economica dettagliata soccomba rispetto al prezzo totale offerto in caso di discordanza.
Ne consegue che la clausola del Disciplinare che commina l’esclusione per l’omessa produzione dell’offerta economica dettagliata, senza possibilità di soccorso istruttorio, contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, tanto più che la ricorrente aveva già provveduto alla trasmissione del documento in data successiva alla scadenza del termine, sottoscritto con firma digitale antecedente alla scadenza stessa.
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Nota della Redazione
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