Scatti stipendiali e TFS forze di polizia termine non decadenziale (TAR Piemonte n. 1676 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sulla determinazione dell’indennità di buonuscita. La rivalutazione monetaria sulla somma spettante è esclusa.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda con un’anzianità contributiva utile ai fini TFS di 43 anni e un’età anagrafica di 55 anni. Ha percepito dall’I.N.P.S. un trattamento di fine servizio che non teneva conto della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Dopo una diffida rimasta senza effetto, il ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S. ha resistito eccependo il previo pagamento della contribuzione previdenziale ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997, la propria veste di mero ordinatore secondario di spesa, la mancata equiparazione dei ruoli e la decadenza per inosservanza del termine del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara manifestamente infondata l’eccezione di decadenza. L’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non qualifica espressamente come perentorio il termine del 30 giugno. Letto insieme al comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda, il termine incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa e costituisce un mero onere per l’interessato.
Ad opposta conclusione non conduce l’ambiguità della disposizione, poiché una lettura in chiave decadenziale riserverebbe il beneficio solo a chi si attivi entro il termine, con irragionevole diversità di trattamento. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 2979 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019.
Nel merito la questione investe l’attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini del TFS per il personale delle forze di polizia. Il Tribunale aderisce all’indirizzo ormai dominante, che richiama le pronunce del C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e della Seconda Sezione del Cons. Stato n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023. L’ambito soggettivo dell’art. 6-bis comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, in virtù del richiamo all’art. 16 legge n. 121/1981.
Quanto all’ambito oggettivo, la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e contributivo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, avendo natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico. L’eccezione sull’ordinatore secondario di spesa è respinta: solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare e liquidare il TFS.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre interessi. È respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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