Obbligo di ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1299 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione, ossia la definitività del titolo, la notificazione del medesimo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione delle azioni esecutive. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta destinato a operare solo su istanza di parte e decorso inutilmente il termine assegnato all’ente. La condanna accessoria al pagamento della penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è funzionale ad assicurare l’effettività della tutela e opera fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’anzianità di servizio maturata, al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in ricorso in complessivi euro 16.964,26, oltre interessi legali.

L’amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, domandando anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato in atti, e sono stati espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione.

Il giudice ha verificato in particolare che la sentenza era stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 15.2.2025, e che il ricorso in ottemperanza era stato notificato all’ente in data 28 settembre 2025, quindi successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento, attraverso l’adozione dei provvedimenti richiesti e il pagamento delle somme indicate, nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori computati ai sensi di legge. L’esecuzione deve avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia — Ambito territoriale di Palermo, con facoltà di delega, incaricato di attivarsi su apposita istanza di parte qualora l’amministrazione non abbia adempiuto alla scadenza del termine, adottando ogni misura idonea entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario non è riconosciuto ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicato analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha infine accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura di euro 10 al giorno fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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