Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2306 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Rientra tra i provvedimenti esecutivi ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 cod. proc. amm. la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro. L’azione di ottemperanza è ammessa anche senza previa attivazione del giudizio esecutivo civile, purché sia documentata la notifica della sentenza all’amministrazione debitrice e siano decorsi i termini dilatori. L’amministrazione che non provi i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., resta obbligata all’adempimento. Il dirigente dell’amministrazione debitrice nominato commissario ad acta non ha diritto ad alcun compenso, applicandosi per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni di servizio prestato, con somma complessiva di € 3.500,00. La sentenza, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva per mancata impugnazione, non è stata eseguita.

Decorsi i 120 giorni previsti per l’azione esecutiva verso la pubblica amministrazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il rispetto delle condizioni dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è del giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria competente: ricorre quindi il presupposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il termine decennale dell’art. 114, comma 1, e quello dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. risultano rispettati.

Quanto al requisito della notifica, il Collegio dà atto che è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente all’indirizzo proprio, in conformità all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il presupposto è assolto.

Nel merito il Tribunale richiama il principio dell’onere della prova sui fatti estintivi, modificativi e impeditivi: spetta a chi ha interesse ad eccepirli dimostrarli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il Ministero non ha contestato il titolo, non ha dedotto di aver eseguito, né ha comprovato alcun pagamento. Sussiste, dunque, l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Sul compenso del commissario, il Tribunale applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando un orientamento consolidato (TAR Calabria, Catanzaro, n. 1706/2024; TAR Campania, Napoli, n. 5142/2024; TAR Sicilia, Palermo, n. 2621/2024; TAR Sardegna n. 983/2023): trattandosi di dirigente della stessa amministrazione debitrice, l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Nessun compenso è dovuto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte a favore delle procuratrici dichiaratesi anticipatarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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