Obbligo di provvedere sulla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 1450 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, presentata dal lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia nell’ambito delle procedure del Decreto Flussi, è un’istanza che impone alla Prefettura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’inerzia prolungata oltre i termini di legge, non giustificata da specifiche ragioni, integra gli estremi del silenzio inadempimento, avverso il quale è esperibile l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a. Il giudice, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società aveva presentato, nel marzo 2024, un’istanza di nulla osta per lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero, nell’ambito della procedura del Decreto Flussi 2023/2025. La Prefettura aveva rilasciato il nulla osta nel giugno 2024 e il lavoratore, ottenuto il visto consolare, era entrato in Italia nel febbraio 2025.
All’atto dell’ingresso, il lavoratore aveva comunicato alla Prefettura la propria presenza e richiesto la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e il ritiro della modulistica necessaria. A fronte della mancata risposta, il lavoratore aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nonostante la documentazione fosse stata integrata dal ricorrente nel luglio 2025, l’Amministrazione non aveva dato seguito alla richiesta di convocazione, né aveva adottato un provvedimento espresso che definisse il procedimento. La persistente inerzia, non sorretta da alcuna specifica giustificazione, è stata valutata come illegittima.
Il collegio ha pertanto accolto il ricorso, accertando l’illegittimo silenzio serbato dalla Prefettura e ordinando all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale ha precisato che, in caso di ulteriore inadempimento, sarà possibile richiedere la nomina di un commissario ad acta.
La particolarità della vicenda ha indotto il collegio a compensare integralmente le spese di lite. L’accoglimento del ricorso conferma l’operatività del rimedio avverso il silenzio anche per le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri, garantendo al privato una tutela effettiva contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione.
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Nota della Redazione
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