Ottemperanza alla Carta Docente con commissario ad acta e spese (TAR Sicilia n. 548 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente. La nomina non comporta compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Due docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta Docente, di importo annuo pari a € 500,00, per gli aggiornamenti e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento a determinati anni scolastici.
La sentenza aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito degli importi, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il titolo era stato notificato al Ministero, senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Da qui il ricorso in ottemperanza, con costituzione dell’amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. Alla luce della documentazione prodotta, risultano acquisiti il passaggio in giudicato della sentenza, attestato in atti, e l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di detto termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale nomina commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio. Il Collegio esclude il compenso, perché la nomina riguarda un dirigente del Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato in Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.
Sul versante procedurale, il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.
Le spese, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.