Giudizio di ottemperanza per sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1128 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere al pagamento delle somme liquidate ed assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’esecuzione anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso. La penalità di mora può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, l’amministrazione resistente era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione delle stesse a favore del difensore che si era costituito in proprio. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, ma questa non ha provveduto al pagamento entro il termine previsto dalla disciplina in materia di esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza avanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, nulla opponendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo esecutivo, non più impugnabile e passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione presso la sua sede; è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che sia intervenuto il pagamento delle somme liquidate.
Il ricorso è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che rende esperibile il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. La sentenza azionata rientra tra questi, essendo non più impugnabile come attestato dalla certificazione prodotta in giudizio in ossequio all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Accertata la sussistenza dei presupposti, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme riconosciute nella sentenza, oltre accessori di legge, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni. La nomina opera anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, che impone l’esecuzione delle sentenze pure in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, attraverso il pagamento in conto sospeso.
Il Collegio esclude, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere disposte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta. Le spese processuali del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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