Dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di esclusione da concorso per inidoneità fisica (TAR Lazio n. 11113 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, ancorché non assistita dalle formalità della rinunzia ex art. 84 cod. proc. amm., legittima il giudice a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a prendere atto della dichiarazione resa.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, veniva esclusa all’esito degli accertamenti psicofisici per inidoneità. Impugnava quindi il provvedimento di esclusione e, nella resistenza dell’Amministrazione, vedeva respinta l’istanza cautelare per difetto del fumus boni juris.
In data 22 aprile 2026, la parte ricorrente depositava dichiarazione di voler rinunciare al ricorso proposto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la ritualità della rinunzia, rilevando come l’art. 84 cod. proc. amm. prescriva che la stessa provenga dal difensore munito di mandato speciale ovvero direttamente dalla parte e sia notificata alle altre parti. Nel caso di specie, l’atto non risultava assistito da procura speciale, ma tale carenza non precludeva al collegio di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte.
La Corte ha richiamato il principio recepito ex plurimis da Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2023, n. 6370, secondo cui l’ultimo comma dell’art. 84 cod. proc. amm. consente comunque di dichiarare l’improcedibilità quando risulti inequivoco il venir meno dell’interesse alla coltivazione della controversia.
Ha quindi evidenziato come, nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste ad ex adverso, viga il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento della decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, obbligando il giudice a prendere atto di tale volontà, senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi ad essa (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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