Conversione del permesso stagionale: l’irricevibilità per ritardo o per inesatto modulo è illegittima (TAR Emilia-Romagna n. 1380 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La permanenza nel territorio nazionale per il periodo di novanta giorni previsto per il permesso di soggiorno per lavoro stagionale costituisce la condizione minima per richiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato e non un limite preclusivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 145/2024, le richieste di conversione presentate dai lavoratori stagionali non sono più soggette ai limiti numerici delle quote di ingresso di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998. Gli aspetti formali della domanda, quali l’uso di un modulo non aggiornato o l’invio alla autorità non competente, sono superabili e non possono rendere inammissibile l’istanza, ove sussistano i presupposti sostanziali per la permanenza sul territorio. L’Amministrazione non può dichiarare irricevibile la domanda senza motivare sulle ragioni sostanziali del diniego, potendo le violazioni formali essere oggetto di regolarizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido dal 6 marzo 2025 al 6 dicembre 2025, presentava il 9 gennaio 2026 istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura di Bologna dichiarava l’istanza irricevibile, ritenendo che il richiedente avesse già fruito del periodo massimo di nove mesi di attività lavorativa e che la conversione fosse stata richiesta senza il preventivo nulla osta dello Sportello Unico, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998.
Il destinatario del diniego impugnava il provvedimento, deducendo l’errore sui presupposti e la violazione del diritto di partecipazione al procedimento. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato si fondava su due erronei presupposti. Il primo riguarda la permanenza di novanta giorni in Italia: tale periodo rappresenta la condizione minima per richiedere la conversione e non un limite preclusivo. Il secondo presupposto erroneo riguarda l’obbligo del nulla osta preventivo, superato dalla novella di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 145/2024, che ha eliminato per i lavoratori stagionali i limiti numerici connessi alle quote stabilite dall’art. 3, comma 4, del TUI.
La Corte ha inoltre evidenziato come l’Amministrazione abbia contestato per la prima volta solo in giudizio la non corretta presentazione della domanda tramite il modulo online del Portale del Ministero dell’Interno, senza che nel provvedimento impugnato si facesse cenno a tali profili. Le violazioni formali non sono provate, non essendo stata prodotta copia del modello utilizzato, e sono comunque inidonee a rendere inammissibile la domanda, potendo essere oggetto di regolarizzazione. La giurisprudenza costante ritiene superabili gli aspetti formali, essendo dirimente la sussistenza dei presupposti sostanziali per la permanenza sul territorio, come affermato dal Consiglio di Stato n. 5604 del 2023, richiamato dalla sentenza del TAR Napoli n. 4258/2026.
Il Collegio ha precisato che l’aspetto formale è tanto più superabile in quanto il portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione non è ancora stato adeguato alla nuova normativa, rendendo necessario selezionare il modello VB relativo alla verifica delle quote, nonostante tale accertamento non sia più condizione di legge. Il ricorso è stato accolto anche in relazione alla lamentata violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, non ricorrendo alcuna ipotesi di attività vincolata che potesse giustificare l’omissione.
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Nota della Redazione
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