Distanze dai luoghi sensibili e nuova apertura di centro scommesse (TAR Toscana n. 671 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio della licenza prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio della raccolta di scommesse, i limiti distanziometrici dai luoghi sensibili stabiliti dalla normativa regionale si applicano a ogni nuova apertura e non alle mere variazioni soggettive dell’esercizio. La qualificazione come nuova apertura discende da un accertamento sostanziale: se l’attività precedente è cessata da tempo, i locali sono inattivi e nessun soggetto è titolare di valida licenza, l’istanza non integra un semplice subentro gestionale, con la conseguenza che il divieto distanziometrico opera. Non è sufficiente, in senso contrario, il richiamo alla permanenza del medesimo concessionario o alla pregressa destinazione dei locali. Sul piano procedimentale, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve rappresentare i motivi ostativi, non allegare gli atti istruttori che li giustificano; la doglianza che ne denunci l’omessa allegazione è inammissibile se la parte non indica gli elementi che avrebbe potuto opporre.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva alla Questura il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’attività di raccolta scommesse in locali di Prato dove, in passato, analoga attività era stata svolta da altra società per conto del medesimo concessionario. Il Comune, interpellato, attestava il mancato rispetto della distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili prevista dalla l.r. Toscana n. 57/2013, rilevando 380 metri da un luogo di culto e 62 metri da un circolo bocciofilo.
Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non seguito da osservazioni, la Questura rigettava l’istanza. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’illegittima applicazione del distanziometro a quella che assumeva essere una mera prosecuzione dell’attività pregressa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Sul primo, osserva che il preavviso di rigetto recava una rappresentazione completa e intellegibile della ragione ostativa, indicando puntualmente le distanze accertate, che costituiscono l’unico fondamento del diniego. Il contenuto tipico dell’atto endoprocedimentale è l’illustrazione dei motivi ostativi, non l’allegazione degli atti istruttori, acquisibili semmai mediante accesso agli atti, mai richiesto.
La censura relativa alla posizione contributiva è superata dalla lettura dell’atto: la criticità segnalata dall’INPS è espressamente qualificata come non figurante tra i motivi ostativi e non incide sulla valutazione finale. Il provvedimento riproduce fedelmente quanto anticipato, senza introdurre profili nuovi.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico: il privato deve allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Nel caso di specie la ricorrente non ha indicato alcuna osservazione utile, risolvendosi la doglianza in una censura meramente formale.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce l’art. 4 della l.r. Toscana n. 57/2013, che vieta l’apertura di centri scommesse a distanza inferiore a 500 metri da luoghi di culto, centri ricreativi e sportivi, e ne definisce ai commi 4 e 5 la nozione di nuova installazione. L’abrogazione dell’art. 16 ha eliminato la clausola che esentava le attività preesistenti, sicché il divieto opera per le sole nuove aperture, mentre la continuità dell’attività rileva per escluderlo.
Nel caso concreto manca ogni continuità: il precedente titolare ha perso la titolarità con la trasformazione societaria del 2018, i locali risultano chiusi e in stato di abbandono dal 2019, con chiusura dell’attività accessoria disposta dal Comune, e due istanze successive erano state respinte per il medesimo profilo distanziometrico. Gli argomenti della ricorrente, fondati sulla permanenza del concessionario e sui precedenti titoli, restano su un piano formale. Anche le circolari ministeriali del 2018, che escludono dal sindacato distanziometrico le sole variazioni soggettive di esercizi già attivi, presuppongono un’esercizio effettivamente operativo, qui insussistente. L’istanza va quindi qualificata come nuova apertura.
Nota della Redazione
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