Quinto d’obbligo nel valore stimato e qualificazione SOA dell’aggiudicatario (Cons. Stato n. 3278 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, comprende l’importo massimo pagabile e quindi anche il quinto d’obbligo espressamente previsto nei documenti di gara. Su tale valore va misurata la qualificazione richiesta all’operatore economico, giacché la capacità tecnico-organizzativa deve essere valutata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile. Le prestazioni previste dalla lex specialis come opzioni o rinnovi non sono elementi teorici, ma obblighi giuridicamente vincolanti per l’offerente. Ne consegue l’esclusione dell’aggiudicatario che, sommando le attestazioni SOA proprie e quelle delle ausiliarie, non copra il valore complessivo stimato, così mancando del requisito previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di mandataria di un raggruppamento, partecipava alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Teramo per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, del valore complessivo dichiarato di € 14.779.542,07, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara si classificava al primo posto un’altra società, che veniva aggiudicataria con determina dirigenziale del 04.11.2025; il raggruppamento ricorrente si collocava al secondo posto.

Il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione veniva respinto dal TAR Abruzzo con la sentenza n. 213/2026. Avverso tale decisione il raggruppamento proponeva appello, censurando in particolare la ritenuta sufficienza del requisito di qualificazione SOA posseduto dall’aggiudicataria. Resisteva la Provincia e proponeva ricorso incidentale la società aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, che investe l’interpretazione del punto 3.3 del disciplinare. Il TAR aveva qualificato come mero refuso la previsione che elevava il valore globale stimato dell’appalto includendovi il quinto d’obbligo. Il Consiglio di Stato rovescia tale lettura: la clausola, inserita nella lex specialis senza alcuna rettifica formale, costituisce autovincolo per l’amministrazione e delimita il perimetro delle obbligazioni che l’aggiudicatario deve poter sostenere.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, che impone di computare nell’importo stimato ogni opzione o rinnovo espressamente previsti negli atti di gara. L’art. 120, comma 9, del Codice consente l’aumento delle prestazioni fino al quinto solo se la relativa previsione compare nei documenti iniziali, così rendendo la disciplina compatibile con le modifiche contrattuali consentite dall’art. 72 della direttiva n. 24/2014. Il quinto d’obbligo assume quindi natura di opzione contrattuale, esercitabile solo se espressamente prevista.

Da ciò deriva che la definizione dei requisiti di qualificazione va operata sul valore stimato: la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa deve essere misurata ex ante, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione. La copertura finanziaria attiene a una fase diversa e non incide sul perimetro della qualificazione. Nel caso concreto il disciplinare qualificava espressamente il quinto d’obbligo come modifica ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a).

Accolto il motivo, la censura determina l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria per mancato possesso del requisito fissato dall’art. 30 dell’Allegato II.12. Gli altri motivi restano assorbiti, in applicazione del principio di assorbimento logico necessario richiamato dalla Adunanza Plenaria n. 5 del 2015.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ne esamina i quattro motivi e li ritiene infondati. Il primo poggia su un errore materiale nella dichiarazione di una mandante, smentito dalle altre domande di partecipazione e dall’impegno sottoscritto; le questioni sul subappalto attengono comunque alla fase esecutiva. Il secondo cade perché il CCNL è indicato nell’offerta economica. Il terzo si fonda su una lettura errata della documentazione, posto che la verifica dei requisiti generali avviene tramite il FVOE. Il quarto è infondato per le ragioni già svolte sul ricorso principale, dovendo la stazione appaltante quantificare il quinto d’obbligo e includerlo nel valore complessivo.

In riforma della sentenza di primo grado, l’appello è accolto e l’aggiudicazione annullata, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

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