Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1168 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri dopo il termine assegnato, valutato il comportamento esecutivo dell’Amministrazione in cause analoghe. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è accolta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con sentenza n. 107 del 17 gennaio 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero all’attribuzione di un valore pari a € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La stessa sentenza ha dichiarato il diritto alla retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2018/2019 e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 843,42, oltre accessori.
Il titolo è stato notificato il 25 gennaio 2024 ed è passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come fondato, rilevando che non risulta l’adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale. Il giudice amministrativo verifica dunque il permanere dell’inattuazione e ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.
La richiesta di nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, l’inadempimento si protragga. La scelta si fonda sulla considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in cause omologhe, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Il Collegio non esclude quindi l’intervento sostitutivo, ma lo colloca in una fase successiva e condizionata.
La domanda di condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Il Collegio non articola ulteriormente il percorso argomentativo, richiamando il proprio orientamento consolidato in materia di art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario. Il Collegio dispone inoltre che copia della sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Nota della Redazione
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