Porto di fucile: la bancarotta non è ostativa automatica senza motivazione specifica (TAR Toscana n. 2116 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi, nella parte in cui si fondi sulla valutazione discrezionale di cui all’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s., deve essere sorretto da una motivazione che indichi le concrete ragioni di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi. La mera pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta non costituisce, di per sé, elemento sintomatico del pericolo di abuso delle armi e non può essere assunta come unico indizio di ridotta affidabilità. L’Amministrazione non può parificare un reato non automaticamente ostativo a quelli di cui al comma primo dell’art. 43 del T.u.l.p.s., operandone un automatismo preclusivo. L’esercizio della discrezionalità deve restare ancorato al principio di legalità e alla finalità tipica del potere, consistente nel prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità. Ove difetti l’indicazione delle peculiarità del caso e degli ulteriori indizi di inaffidabilità, il provvedimento è affetto da difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui la Questura di Firenze ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fonda sulla ritenuta mancanza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità, desunta dalla pendenza di due processi penali per bancarotta fraudolenta. Uno si è concluso in primo grado con assoluzione piena, ma pende l’appello del pubblico ministero; l’altro è giunto in Cassazione dopo una condanna in secondo grado, con annullamento con rinvio per il corretto inquadramento della condotta e per la verifica della prescrizione.
La Questura ha ritenuto che la sentenza di annullamento non bastasse a far venir meno l’accertamento delle condotte e che, nella prospettiva di prevenzione, persistessero dubbi sulla buona condotta dell’istante, con riserva di riesame in caso di sopravvenienze favorevoli. Il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 11, 39, 42 e 43 del T.u.l.p.s., deducendo l’illegittimità della valutazione di inaffidabilità per difetto di motivazione e istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le ipotesi di diniego obbligatorio e quelle rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione. L’art. 43 del T.u.l.p.s. prevede il diniego come atto dovuto per i reati elencati al primo comma; il secondo comma consente invece la ricusazione discrezionale per i condannati per delitto diverso e per chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Nella specie rileva questa seconda ipotesi, essendo la valutazione fondata su una condanna per reato non automaticamente ostativo.
Il Tribunale riconosce l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione dei titoli di polizia, ma la conforma al principio di legalità. Il vincolo ai fini di legge impone di dare rilievo alle sole circostanze dotate di qualificata rilevanza causale, anche solo probabilistica, rispetto alla compromissione della sicurezza e dell’incolumità. Tali circostanze non devono essere necessariamente penalmente rilevanti né presentare diretta connessione con la materia delle armi. Se però il legame con il pericolo di abuso è del tutto evanescente, il provvedimento si scollega dalla sua finalità tipica e assume una connotazione punitiva aggiuntiva rispetto alla sanzione comminata in altra sede (cfr. Cons. Stato, III sez. n. 9637 del 2025).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non è adeguatamente motivato con riguardo alla rilevanza sintomatica delle condotte contestate in sede penale. Il diniego non si fonda sulla rilevazione di concrete ragioni di inaffidabilità desunte da elementi indicativi di dispregio verso le regole del vivere civile, ma solo sulla presunta mancanza di garanzie di buon comportamento in genere.
La presunta commissione di una isolata condotta di bancarotta fraudolenta da parte di un soggetto incensurato non è di per sé significativa di una determinata attitudine antisociale e non può essere assunta come unico elemento indiziario. L’Amministrazione ha operato un mero automatismo con la pendenza del processo penale, parificando di fatto il reato a quelli del primo comma dell’art. 43. I reati contro il patrimonio, secondo un criterio logico presuntivo, non consentono di dedurre automaticamente implicazioni sul pericolo di abuso delle armi (cfr. TAR Toscana n. 1445 del 2022, n. 746 del 2023; TAR Lombardia n. 2593 del 2021). L’Amministrazione può trarre argomenti presuntivi anche da tali reati, ma deve porre in rilievo le peculiarità del caso e gli ulteriori indizi di inaffidabilità.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato per difetto di motivazione e di istruttoria. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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