Porto d’armi, conflittualità familiare e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 1686 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di detenzione delle armi, concedibile soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del soggetto è espressione di ampia discrezionalità e si fonda su una valutazione prognostica di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Ai fini del divieto di detenzione, l’Amministrazione può valorizzare fatti ed episodi privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. La conflittualità familiare e la perdurante litigiosità costituiscono indici sintomatici di inaffidabilità, tanto più rilevanti quando il soggetto svolga attività professionale caratterizzata dall’uso dell’arma. L’assenza di condanne penali non esclude, di per sé, il giudizio negativo.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata, era titolare di regolare licenza per la detenzione di armi e munizioni, già denunciate. A seguito di una denuncia presentata dalla ex moglie, il Comando Provinciale dei Carabinieri disponeva il ritiro cautelare delle armi e proponeva l’adozione di un provvedimento di divieto. Il Prefetto della Provincia di Catania emanava quindi il decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 7 legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Lamentava in particolare che il provvedimento si fondasse sulla sola iscrizione nel registro degli indagati, senza alcun vaglio di fondatezza della notizia di reato, e che la Prefettura avesse omesso di valutare le osservazioni presentate con l’istanza ex art. 39 T.U.L.P.S. e di procedere all’audizione personale richiesta. Chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza n. 275 del 13 giugno 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della materia come disciplinata dagli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931. La regola è il divieto di detenzione delle armi; l’autorizzazione di polizia opera come deroga, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali. Richiamando la Corte cost. n. 440 del 1993 e la Corte cost. n. 109 del 2019, il TAR ribadisce che nell’ordinamento italiano non esiste un diritto di portare armi e che il legislatore gode di ampio margine nel fissare requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi.
Il giudizio prefettizio è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale. Esso presuppone un’analisi comparativa in cui, nel settore delle armi, assume carattere prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e incolumità rispetto a quello del privato. Il pericolo di abuso va desunto da elementi non meramente immaginari o aleatori, secondo un ragionamento induttivo e probabilistico: non serve la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che il pericolo risulti “più probabile che non”, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 11383 del 2022. I provvedimenti di divieto hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e possono fondarsi su fatti privi di rilievo penale, come precisato da Cons. Stato, Sez. III, n. 11470 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 8041 del 2021.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che le valutazioni della Prefettura resistano alle censure. L’Autorità ha razionalmente valorizzato la conflittualità dei rapporti familiari, emergente dalla querela della ex moglie e dal provvedimento civile sull’affidamento delle figlie, circostanza peraltro ammessa dallo stesso interessato. Ha inoltre considerato l’attività lavorativa caratterizzata dall’uso dell’arma, rispetto alla quale ogni minima erosione del requisito di affidabilità conduce all’inibizione dell’autorizzazione.
Quanto al profilo procedimentale, il TAR rileva che il provvedimento ha preso posizione sulle argomentazioni difensive e che le dichiarazioni del ricorrente hanno confermato i contrasti familiari, rendendo non necessaria l’audizione personale. L’interessato ha comunque partecipato presentando osservazioni, con giusto contraddittorio garantito. Irrilevante è poi l’assenza di condanne: il giudizio di non affidabilità è più stringente di quello di pericolosità sociale e può fondarsi su situazioni non ascrivibili a buona condotta. Il ricorso è pertanto infondato e rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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