Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2537 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo investito dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro, esercita un’attività meramente esecutiva. Egli non può integrare la pronuncia civile né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione, dovendosi limitare a verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo e a dare attuazione al giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, che non fornisca chiarimenti sulla corretta esecuzione, la pretesa del creditore trova accoglimento secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1653/2023, pubblicata il 9.11.2023. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto, a fini giuridici ed economici, l’intero servizio prestato in qualità di personale ATA in posizione di pre-ruolo sino all’immissione in ruolo e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione alla ricostruzione della carriera secondo la progressione stipendiale del CCNL Comparto Scuola, oltre al pagamento delle differenze retributive dal 10.7.2001 e interessi.

Il ricorrente deduce che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo, avvenuta il 2.4.2024, e chiede la condanna all’esecuzione con nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza fornire chiarimenti sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Anzitutto è rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui agli art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda, munita di formula esecutiva, risulta notificata all’amministrazione il 2.4.2024.

Nel merito, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. La pretesa del ricorrente trova quindi accoglimento alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamati nel provvedimento.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudice dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni del giudice civile in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare la sentenza civile né di effettuare accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Egli si limita all’accertamento del comportamento omissivo o elusivo e all’attuazione del disposto della pronuncia passata in giudicato. I presupposti del diritto riconosciuto non sono pertanto sindacabili in questa sede.

Ne consegue la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà in caso di inutile decorso del termine, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della relativa scadenza.

Il commissario dovrà porre in essere tutte le iniziative necessarie al pagamento, comprese l’allocazione di somme in bilancio ove manchi lo stanziamento e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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