Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 1613 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato e decorso il termine di cui all’art. 5-sexies del d.l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, non essendo prevista dal codice una modalità autonoma di corresponsione. Il principio di pienezza e concentrazione della tutela e le ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio esecutivo. L’azione è accoglibile nei limiti della sola situazione creditoria della parte ricorrente, quando le spese siano state liquidate al difensore distrattario, che non è parte autonoma del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, munito di formula esecutiva e passato in giudicato come da certificazione in atti. Il titolo condanna al pagamento di € 600,00 oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese in distrazione.
La parte chiede anche la nomina di un commissario ad acta per il perdurare dell’inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata. La ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies del d.l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pure notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., ma con una limitazione. L’accoglimento riguarda la sola situazione creditoria della ricorrente: le spese processuali sono state liquidate nel decreto al difensore distrattario, che non è parte autonoma nel presente giudizio.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza, quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies.
Sul governo delle spese del giudizio di ottemperanza il Collegio adotta una soluzione estensiva. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il commissario nel medesimo termine. Nel silenzio del codice sulle modalità di corresponsione opera il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Collegio richiama l’analogia con l’espropriazione forzata, che condivide le finalità del giudizio di ottemperanza per crediti accertati dal giudice civile. L’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne consente il soddisfacimento in prededuzione. Le spese sono liquidate in € 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, come indicato in Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata