Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 1284 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il TAR è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può conoscere domande ulteriori, ancorché correlate al giudicato stesso. Accertata la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e la sua idoneità a costituire cosa giudicata, l’inerzia non contestata né giustificata impone l’ordine di integrale esecuzione entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione di una sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’accredito della somma di duemila euro, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo giudiziale era stato notificato all’Amministrazione, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, il 3 aprile 2024. Non essendo seguito alcun adempimento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Ne delimita l’ambito alla sola stretta esecuzione del giudicato, con esclusione della cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata.
Quanto ai presupposti, la sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme il 3 aprile 2024, con conseguente integrazione del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il titolo possiede inoltre comprovata valenza di cosa giudicata ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come attestato dalla certificazione del Tribunale di Foggia del 30 settembre 2024.
Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Da qui l’ordine di piena e integrale esecuzione della sentenza, con pagamento di tutte le somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore.
La richiesta di nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento dopo il termine assegnato. Il Collegio motiva la riserva con il comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore, per sua dichiarazione antistatario. Il TAR dispone inoltre l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Nota della Redazione
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