Il Sindaco non può vietare l’aumento dei limiti elettromagnetici fissati dallo Stato (TAR Liguria n. 278 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco non può adottare un’ordinanza contingibile e urgente che vieti, su tutto il territorio comunale e senza termine finale, l’aumento dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto ai limiti fissati dallo Stato. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 vieta espressamente ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, materia riservata allo Stato dall’art. 4 della medesima legge. Le ordinanze extra ordinem presuppongono un’emergenza sanitaria locale o un pericolo grave ed effettivo, accertato con istruttoria tecnica attendibile e non meramente ipotizzato. Il divieto sine die e generalizzato viola inoltre il principio di proporzionalità e il necessario termine finale di efficacia.

Il Fatto

La società ricorrente è un operatore di telecomunicazioni che gestisce una rete di stazioni radio base sull’intero territorio nazionale. Con l’entrata in vigore dell’art. 10, legge n. 214/2023, in assenza dell’adeguamento regolamentare nel termine previsto, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità sono stati fissati in via provvisoria e cautelativa a 15 V/m in luogo del precedente limite di 6 V/m.

Il Sindaco del Comune intimato ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha vietato, fino a revoca e su tutto il territorio comunale, qualsiasi aumento dei limiti dei campi elettromagnetici rispetto ai 6 V/m, in attesa di approfondimenti scientifici. Il provvedimento ha impedito all’operatore di avvalersi del nuovo limite per l’adeguamento della rete secondo lo standard 5G. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 24.01.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinа congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. La questione centrale è la ripartizione di competenze tra Stato e Comune in materia di esposizione ai campi elettromagnetici. L’art. 4, legge n. 36/2001 riserva allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale a criteri unitari e a normative omogenee.

Su questa base l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 pone un divieto esplicito: i Comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio, né incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione. Il richiamo alla Corte cost. n. 307 del 2003 conferma che la norma esprime il punto di equilibrio tra l’esigenza di contenere l’impatto delle emissioni e quella di realizzare impianti necessari al Paese.

Il Tribunale rileva poi il difetto dei presupposti. Le ordinanze extra ordinem possono essere emanate in presenza di un’emergenza sanitaria locale o di un altro pericolo grave ed effettivo per l’incolumità della popolazione. Nel caso concreto l’atto si limita a evocare un rischio generico, privo di alcun accertamento tecnico scientificamente attendibile, in linea con Cons. Stato, sez. V, n. 1942 del 2023.

Il Collegio configura inoltre una incompetenza assoluta del Sindaco: l’ordinanza costituisce una misura surrettizia di tutela da immissioni radioelettriche, materia che l’art. 4, legge n. 36/2001 riserva allo Stato attraverso limiti puntuali. Il divieto, peraltro, è privo di un termine finale di efficacia certo, in contrasto con la natura straordinaria del potere esercitato.

Quanto al principio di precauzione di matrice europea, il Tribunale esclude che esso conduca automaticamente a vietare ogni attività assunta come foriera di rischi in via di mera ipotesi soggettiva, non suffragata da evidenze scientifiche verificabili. L’assenza di istruttoria impedisce di ritenere pericoloso il valore di 15 V/m, peraltro ampiamente inferiore al limite europeo di 60 V/m. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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