Transito del militare nei ruoli civili e obbligo di motivazione sulla sede (TAR Puglia n. 1473 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato dai ruoli militari a quelli civili della Difesa costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, ma deve essere sorretta da una motivazione espressa, univoca e comprensibile dall’esterno, idonea a dare conto delle ragioni della scelta. L’Amministrazione è vincolata dai criteri dell’Annesso 4 alla circolare ministeriale n. 51229 del 25.07.2023, che opera come atto di autovincolo. Il parametro prioritario è l’ente presso cui il militare prestava servizio alla data di notifica del provvedimento medico legale di inidoneità; l’eventuale deroga, anche per ragioni di protezione sociale o di vicinanza al nucleo familiare, richiede una congrua spiegazione. La sola affermazione della capienza degli organici regionali non assolve l’onere motivazionale. Il provvedimento che non rispetti tale standard è annullato in parte qua, con obbligo di riedizione del potere.
Il Fatto
La ricorrente, arruolata nell’Arma dei carabinieri, veniva giudicata dalla Commissione medica ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato, ma idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiedeva quindi il transito nei ruoli civili.
Con determinazione del 09.01.2025 la Direzione generale per il personale civile disponeva l’assegnazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. di Linate-Milano, sede non coincidente con la regione di ultimo servizio. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, lamentando difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 115 del 24.03.2025. All’esito di una rinnovata istruttoria, l’Amministrazione adottava la determinazione del 17.07.2025, assegnando la ricorrente al Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari. Avverso tale atto venivano proposti motivi aggiunti, con la stessa unica doglianza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo e ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La nuova determinazione non è meramente confermativa, ma costituisce espressione rinnovata della funzione amministrativa: la modifica della destinazione da Milano a Bari supera il precedente provvedimento e trasferisce l’interesse della parte sull’atto sopravvenuto. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Roma, sez. I, n. 12736/2022 e T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I, n. 36/2023.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66 del 2010), che disciplina il transito del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato; il D.M. 18 aprile 2002, che nulla precisa sulle modalità di individuazione della sede; l’art. 7 della circolare n. 51229 del 25.07.2023, che rinvia agli Annessi 1-4.
Il Collegio ritiene che il bilanciamento tra interesse pubblico alla funzionale distribuzione del personale e interesse privato del dipendente veda in linea generale prevalente il primo, ma che ciò non esima l’Amministrazione dall’obbligo di motivazione ex art. 3, l. n. 241/1990. L’impatto dei provvedimenti sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente è di notevolissima portata, trattandosi non di prima assegnazione di un neoassunto, ma di atti che postulano la continuità del rapporto di impiego (Cons. Stato, sez. II, n. 8136/2022).
Lo standard motivazionale è fissato applicando i criteri dell’Annesso 4, che opera come autovincolo. Il parametro prioritario è l’ente di ultimo servizio alla data di notifica del provvedimento medico legale; solo in subordine la regione di servizio, poi le regioni limitrofe, con possibilità di deroga per documentate e gravi situazioni personali o per esigenze di elevata protezione sociale.
La determinazione del 17.07.2025 si limita ad affermare che in Puglia gli organici degli Assistenti Amministrativi sono sufficienti e che si è convenuto di assegnare la ricorrente a Bari, senza spiegare le ragioni della scelta in violazione del criterio prioritario n. 1. La motivazione è dunque apodittica e non dà conto dell’effettiva necessità di individuare quella sede né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Gli atti sono pertanto annullati in parte qua, con obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative della pronuncia. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.