Commissione medica locale: organo tecnico regionale e limitazioni alla guida (TAR Lombardia n. 2524 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione medica locale costituita presso le Aziende sanitarie locali per il rinnovo delle patenti di guida è un organo tecnico regionale, in ragione dell’eterogenea provenienza dei suoi componenti e della competenza regionale alla nomina, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudizio di idoneità alla guida espresso dalla Commissione è sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, non potendo essere sostituito da una diversa valutazione clinica. Le limitazioni codificate alla guida (orario diurno, raggio determinato, divieto autostradale) non sono sproporzionate quando risultino giustificate da un quadro clinico complesso, caratterizzato da patologie incidenti sull’efficienza psicofisica. La disparità di trattamento tra richiedenti il rinnovo non è configurabile in assenza della prova dell’identità delle condizioni di salute tra i soggetti posti a confronto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione Medica Locale di Milano del 10.7.2025, relativo al rinnovo della patente di guida, nella parte in cui apponeva i codici unionali 6100 (guida in orario diurno), 6200 (guida entro un determinato raggio) e 6700 (divieto di guida in autostrada), con decorrenza dalla stessa data e validità biennale della patente rilasciata.
Avverso tale determinazione, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della direttiva 2006/126/CE per la sproporzionalità delle restrizioni e l’illegittima disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti con condizioni analoghe, facendo leva su un test di -OMISSIS- e su una relazione del medico curante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’analoga richiesta di estromissione avanzata dall’ASST costituita. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha qualificato la Commissione medica locale come organo tecnico regionale, in considerazione dell’eterogenea provenienza dei suoi componenti e della competenza regionale alla nomina, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 295/1992 e dell’art. 330 del D.P.R. n. 495/1992.
Da tale qualificazione discende che l’atto impugnato è direttamente riferibile all’ASST e non all’Amministrazione statale, sicché il Tribunale ha disposto l’estromissione del Ministero per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, i motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente in quanto connessi. Il Collegio ha rilevato che la documentazione medica versata in causa rivelava un quadro clinico complesso, caratterizzato da diabete mellito, polineuropatia sensitivo-motoria e grave retinopatia diabetica, patologie che possono incidere sulla capacità di guida, specialmente in orario notturno, su lunghi percorsi e su strade ad alta velocità.
Con specifico riferimento al diabete in trattamento farmacologico con farmaci potenzialmente in grado di indurre ipoglicemia grave, il Tribunale ha richiamato i requisiti di idoneità previsti dall’Allegato III del D.Lgs. n. 59/2011, verificando la sussistenza delle condizioni che legittimano la previsione di limitazioni. La valutazione della Commissione è stata ritenuta non macroscopicamente illogica, considerando le complicanze indicate e l’età del ricorrente.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio l’ha esclusa per assenza di prova dell’identità delle condizioni di salute tra il ricorrente e gli altri soggetti asseritamente posti in situazione analoga. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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