Revoca del programma di protezione per violazioni comportamentali del familiare del collaboratore di giustizia: sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12450 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 13-quater, secondo comma, l. n. 82/1991 (come convertito dal d.l. n. 8/1991), sono a termine e possono essere revocate o modificate non solo in relazione all’attualità e alla gravità del pericolo, ma anche in relazione alla condotta delle persone interessate e all’osservanza degli impegni assunti. Ove ricorrano le fattispecie della prima parte del secondo comma, la revoca ha natura obbligatoria; al di fuori di tali ipotesi, la revoca è facoltativa e rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione Centrale, che deve operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conservazione della collaborazione e l’interesse del privato alla propria incolumità. Il provvedimento di revoca, costituendo esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa, è censurabile davanti al giudice amministrativo solo per vizi di errore di fatto, illogicità manifesta, irrazionalità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo amministrativo. La revoca deve ritenersi legittima, in particolare, quando le plurime violazioni comportamentali del soggetto protetto, ancorché di per sé non integranti delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale, risultino di obiettiva gravità e incompatibili con le esigenze di segretezza e di protezione del nucleo familiare.
Il Fatto
Il figlio di un collaboratore di giustizia, ammesso al programma speciale di protezione, impugnava la delibera dell’8 gennaio 2025 con cui la Commissione Centrale ne aveva disposto la revoca, fondata su numerose violazioni comportamentali segnalate dal Servizio Centrale di Protezione: una denuncia per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ripetuti allontanamenti non autorizzati dalla località protetta, frequentazioni di soggetti con precedenti per spaccio e un episodio di lite con la madre che aveva reso necessario il trasferimento del nucleo familiare.
Il ricorrente deduceva la mancanza dei presupposti per la revoca, la mancata verifica della fondatezza delle violazioni contestate e la violazione dell’obbligo di motivazione quanto al bilanciamento tra interesse pubblico e situazione di pericolo per la sua incolumità, conseguente alla collaborazione del padre. Respinta l’istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, disponendo l’ostensione degli atti alla base delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette il quadro normativo di riferimento, ricostruendo la portata dell’art. 13-quater, secondo comma, l. n. 82/1991, che distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria – in caso di inosservanza degli impegni di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) ed e) o di commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale – e ipotesi di revoca facoltativa, rimesse alla valutazione discrezionale della Commissione Centrale e condizionate a criteri quali il tempo trascorso dall’inizio della collaborazione e la fase dei procedimenti penali.
La sentenza qualifica la delibera impugnata come revoca facoltativa, correttamente disposta su impulso della DDA e con parere favorevole della DNAA, e ritiene il sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Le condotte contestate – richiamate nella delibera e comprovate dalla documentazione versata in atti – risultano plurime, gravi e reiterate: la denuncia per detenzione di stupefacenti, gli episodi di lesioni aggravate, minacce e oltraggio, furto in abitazione e i ripetuti allontanamenti non autorizzati.
Il Collegio esclude il dedotto difetto di motivazione, rilevando che l’Amministrazione ha effettuato il prescritto bilanciamento tra le esigenze di protezione del nucleo familiare e le condotte del ricorrente, che ne hanno vanificato le finalità di segretezza e mimetizzazione. Il ricorrente, con il proprio comportamento, ha dimostrato di non percepire il pericolo per sé e per gli operatori preposti alla sua tutela, rendendo prevalente l’interesse pubblico a non vanificare i risultati di contrasto al crimine e a non esporre a rischio la vita degli agenti e della popolazione.
Il TAR ritiene inconferente la circostanza della giovane età del ricorrente e rileva che la delibera ha comunque assicurato la segnalazione della posizione alla competente autorità di pubblica sicurezza per l’adozione delle ordinarie misure di protezione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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