Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2391 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia. Il carattere seriale della controversia giustifica una liquidazione contenuta delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 478/2023. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il suo diritto all’accredito della somma dovuta a titolo di “carta del docente”, di cui all’art. 1, comma 121 e ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma. All’udienza camerale la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, e nel caso di specie il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente.
Il Collegio ha poi riscontrato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato osservato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione prima del deposito del ricorso.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito della somma spettante, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
È stata altresì accolta la domanda di fissazione della somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. L’applicazione della penalità non determina un effetto manifestamente iniquo, perché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’ente, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità di mora è pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale adempimento.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese di lite, liquidate in misura contenuta, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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