Ottemperanza a giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1258 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il TAR accerta l’obbligo giuridico della pubblica amministrazione di dare esecuzione al titolo, ordinando l’adempimento entro un termine perentorio. La mancata costituzione e la mancata contestazione del titolo esecutivo o dell’avvenuto pagamento non esonerano l’amministrazione, poiché i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.; se il commissario è dirigente della stessa amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Il titolo, notificato in forma esecutiva il 15.02.2025, è passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 27.11.2025. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita e non ha provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la riconducibilità del titolo alla fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’azione di ottemperanza è ammissibile. Il ricorso rispetta il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito, l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d).

Il Tribunale ha poi riscontrato l’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero resistente, all’indirizzo proprio, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 1997. Tale adempimento integra la condizione per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

Nel merito, il Collegio ha rilevato il rituale esercizio dell’azione e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero, che non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Tribunale ha affermato la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Di conseguenza, ha ordinato al Ministero l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali distratte nei confronti del procuratore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, perché la nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89 del 2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un indirizzo giurisprudenziale amministrativo consolidato. Le spese di lite, liquidate forfetariamente in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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