Carenza di interesse per sopravvenuta modifica tariffaria regionale (TAR Sicilia n. 1252 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata da atti dell’amministrazione regionale che incidono sul rapporto sostanziale controverso, rende il ricorso improcedibile. Quando tale carenza sia dichiarata dalla parte ricorrente e la resistente vi aderisca, il giudice si limita a prendere atto della cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse. La declaratoria presuppone la verifica dell’effettiva incidenza dell’atto sopravvenuto sulla pretesa azionata e l’accordo delle parti. In tale ipotesi è conforme a giustizia la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Alcuni centri di riabilitazione convenzionati impugnavano davanti al TAR Sicilia le note PEC con cui l’ASP di Siracusa aveva trasmesso gli schemi contrattuali per il triennio 2024-2026, gli atti deliberativi del direttore generale che approvavano la contrattualizzazione e, con motivi aggiunti, la successiva trasmissione della convenzione 2024-2026.

Nel corso del giudizio l’Assessorato Regionale della Salute interveniva con due decreti assessoriali, aggiornando i valori tariffari dei centri di riabilitazione e aumentando l’aggregato di spesa regionale del settore. Sulla base di tali atti, i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione e chiedevano la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dall’atto depositato dalla parte ricorrente, con cui è stata rappresentata la sopravvenuta caducazione dell’interesse. La ragione addotta risiede negli interventi dell’Assessorato Regionale della Salute, che hanno ridefinito il quadro tariffario e l’aggregato di spesa del settore: si tratta di determinazioni che incidono direttamente sul rapporto convenzionale oggetto di contestazione.

L’ASP di Siracusa, costituita in giudizio, ha aderito all’istanza di parte ricorrente. Le parti hanno quindi confermato le rispettive conclusioni all’udienza pubblica, addivenendo a una convergente rappresentazione della cessazione dell’interesse.

Su questo presupposto il Tribunale ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati improcedibili. La decisione si fonda non già su un esame nel merito della vicenda contrattuale, ma sulla constatazione che l’interesse alla pronuncia è venuto meno per effetto degli atti regionali sopravvenuti, con il consenso delle parti.

Quanto al governo delle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e dell’accordo intercorso tra le parti in ordine alla definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *