Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 741 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla decisione nel termine assegnato. La perdurante inerzia dell’amministrazione, dopo la scadenza del termine, giustifica la nomina sin d’ora del commissario ad acta, quale strumento di effettività della tutela. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato e il termine di centoventi giorni è decorso inutilmente, con conseguente formazione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo annuo di euro 500,00, oltre accessori, e condannato il Ministero a metterla a disposizione.

Non avendo l’amministrazione eseguito il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza era inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.

Nel merito, il TAR ha rilevato che non risultava dagli atti che la sentenza fosse stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata a titolo di sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *