Silenzio della Commissione PNRR-PNIEC e termini perentori della VIA (TAR Sicilia n. 1259 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una formale istanza di parte, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il silenzio-inadempimento non richiede alcuna verifica anticipata del merito, ma solo la scadenza del termine dovuto e la persistente inerzia sull’obbligo di provvedere. I termini del procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, sono perentori e la loro violazione integra l’illegittimità dell’inerzia. Il superamento dei termini attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Nel concerto tra amministrazioni, la condotta omissiva dell’autorità interpellata oltre il termine opera quale silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 29 ottobre 2024 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto agrivoltaico da realizzare in provincia di Enna, progetto ricompreso nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. L’istruttoria tecnica spettava alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Pubblicato l’avviso al pubblico il 25 novembre 2024, la consultazione si è chiusa il 25 dicembre 2024. Il procedimento non è stato concluso e la procedura risulta ancora in istruttoria tecnica.

Decorsi i termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis, la società ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a provvedere, chiedendo altresì il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile e hanno depositato un parere negativo della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990 per affermare l’obbligo generale di provvedere su istanza non pretestuosa né abnorme. Il silenzio-inadempimento presuppone la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento avviato: non occorre valutare la fondatezza della domanda, poiché l’amministrazione deve rispondere in ogni caso, consentendo al privato di tutelarsi in giudizio.

Nel caso concreto rilevano i termini espressi dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7, qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA. Tale carattere non è revocabile in dubbio, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti rinnovabili dal Regolamento (UE) 2022/2577.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto predisporre lo schema di provvedimento entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, ovvero entro il 4 aprile 2025; nei successivi trenta giorni doveva essere adottato il provvedimento di VIA, previo concerto del competente direttore generale.

Sul concerto, il Collegio ricostruisce il riparto di competenze in materia paesaggistica in Sicilia. L’art. 14 dello Statuto regionale e l’art. 1 del d.P.R. n. 637/1975 attribuiscono all’amministrazione regionale le funzioni statali in materia di tutela del paesaggio e delle antichità; l’art. 11 della legge reg. Sic. n. 80/1977 individua le Soprintendenze quali organi periferici dell’Assessorato. Il richiamo è al C.G.A.R.S. n. 678/2024, che ha ritenuto le funzioni del Ministero della Cultura di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il Collegio ordina pertanto alla Commissione di predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento entro cento giorni, previa acquisizione del concerto. In caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile. Accoglie anche la domanda di rimborso, liquidando la somma versata e rideterminandola nella misura del 50%. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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