Cessazione della materia del contendere per accesso soddisfatto dopo il silenzio-diniego (TAR Sardegna n. 196 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione abbia soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo inutile ogni ulteriore decisione nel merito. In materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta trasmissione dei documenti richiesti, successiva alla formazione del silenzio-diniego, integra l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato. In tale evenienza, il giudice adito pronuncia la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi, valutati anche in ragione della condotta processuale delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata al Comune di Bari Sardo, chiedendo l’annullamento di tale atto tacito e l’accertamento del proprio diritto a consultare ed estrarre copia dei documenti richiesti, nonché la condanna dell’amministrazione al rilascio degli stessi.
Nel corso del giudizio, il Comune trasmetteva alla ricorrente i documenti oggetto dell’istanza. La società, con nota depositata, chiedeva pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. L’amministrazione e il controinteressato non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla parte ricorrente, fosse fondata sull’avvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato con il ricorso. La trasmissione dei documenti richiesti da parte dell’amministrazione, intervenuta in corso di causa, aveva infatti determinato il venir meno dell’oggetto della controversia, rendendo non più necessaria una pronuncia di merito.
La decisione si pone in linea con la giurisprudenza consolidata in tema di accesso documentale, secondo cui l’integrale ostensione dei documenti richiesti determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente. Tale statuizione si fonda sulla valutazione della condotta tenuta dall’amministrazione, la quale aveva dato integrale soddisfazione alla pretesa solo successivamente alla proposizione del ricorso, e sulla circostanza che il giudizio si fosse concluso senza una pronuncia di merito.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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