Inerzia seriale nell’ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei Conti (TAR Piemonte n. 826 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando il titolo esecutivo, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, sia stato notificato all’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dal funzionario pubblico, quando l’incarico sia connesso ai suoi compiti istituzionali. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per i profili di danno erariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione. Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme liquidate in suo favore — con esclusione delle spese già riconosciute ai procuratori antistatari — e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato in via telematica al Ministero presso il suo domicilio reale.
Alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omissione dell’Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto accolto: il TAR ha ordinato l’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri a un dirigente della Direzione competente. La ricorrente deve avvisare tempestivamente il commissario, indicando anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che al commissario spetti un ulteriore emolumento, trattandosi di funzionario pubblico e di incarico connesso ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, che coincide con quella inadempiente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, distratte ai procuratori antistatari, e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale su condanne per mancato riconoscimento della retribuzione professionale ai docenti a tempo determinato, rimaste inottemperate con maturazione di interessi e spese. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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