Inidoneità psico-attitudinale e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 11420 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni dell’amministrazione pubblica in sede di prove psico-attitudinali concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili, pena la violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri, esclusivamente sotto il profilo della c.d. credibilità logica del giudizio, che inerisce sia al profilo istruttorio sia a quello motivazionale. Tali valutazioni sono irripetibili: ogni prova è a sé stante e non assume rilievo, salvo il profilo della credibilità logica, la circostanza che il candidato in altre situazioni, anche ravvicinate sul piano temporale, abbia dimostrato piena maturità. Il giudizio di inidoneità non deve necessariamente fondarsi su strumenti psicodiagnostici oggettivi qualora la commissione abbia espresso, all’unanimità, una compiuta e logica valutazione motivata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui l’amministrazione penitenziaria lo aveva escluso dal concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria. L’esclusione era stata disposta in ragione del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice all’esito degli accertamenti attitudinali, per non aver il candidato dimostrato un sufficiente livello di adattabilità ai compiti e al contesto lavorativo.

Con un unico articolato motivo di gravame, il ricorrente deduceva la contraddittorietà macroscopica tra il giudizio negativo e gli elementi oggettivi emergenti dal proprio fascicolo, in particolare il test MMPI-2, nonché il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. La commissione avrebbe fondato il giudizio su impressioni soggettive derivanti dal primo colloquio, omettendo di valorizzare gli strumenti psicodiagnostici oggettivi previsti dalla procedura.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato la natura delle valutazioni operate dall’amministrazione in sede di prove psico-attitudinali. Tali valutazioni rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica e, come tali, sono sindacabili esclusivamente sotto il profilo della credibilità logica, che attiene sia all’istruttoria sia alla motivazione. Il giudice amministrativo non può quindi sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione, pena la violazione del principio costituzionale di separazione dei poteri.

Il Collegio ha poi precisato che le valutazioni attitudinali sono irripetibili, nel senso che non rileva la circostanza che l’interessato abbia dimostrato piena maturità in altre situazioni, anche precedenti e ravvicinate sul piano temporale, poiché ogni prova è a sé stante. Tale conclusione si impone con maggiore evidenza quando, come nel caso di specie, a valutazioni di commissioni pubbliche si oppongono giudizi esterni rispetto all’emotività intrinseca propria delle prove concorsuali, soprattutto per un ambito lavorativo particolarmente delicato quale quello della Polizia Penitenziaria.

Quanto alla fattispecie concreta, dagli atti concorsuali è emerso che il candidato, nel test MMPI-2, aveva offerto talune risposte e in altri casi le aveva omesse. Tali elementi non intaccavano il giudizio espresso dalla commissione, formulato all’unanimità dall’intero collegio, circa l’insufficiente livello di adattabilità ai compiti e al contesto lavorativo, che nel caso del Corpo di Polizia Penitenziaria si connota di forti pressioni emotive, spesso unite al possesso di un’arma da fuoco.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto perché infondato, con compensazione delle spese di lite stante le concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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