Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 2156 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e perdurando l’inadempimento della pubblica amministrazione, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è fondata e va accolta. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia secondo le prescrizioni in essa contenute, entro un termine perentorio dalla notificazione della decisione. In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per la loro inclusione nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato della sentenza n. 403 del 4.5.2023 del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato le differenze retributive maturate in favore dei lavoratori e condannato il Ministero dell’Istruzione al relativo pagamento, oltre interessi o rivalutazione, e al riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Nonostante la richiesta di pagamento avanzata in data 5 maggio 2023, la pubblica amministrazione è rimasta inerte. I ricorrenti hanno quindi proposto l’actio iudicati, quanto alle differenze retributive non corrisposte e al riconoscimento dell’anzianità, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento della pubblica amministrazione perdura. Su questa base riconosce la fondatezza dell’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Il Tribunale esamina poi la posizione di uno dei ricorrenti, per il quale la difesa, con memoria del 10 dicembre 2025, ha documentato un parziale soddisfacimento tramite il cedolino del mese di gennaio 2025. Resta l’interesse a ottenere la residua differenza, quantificabile dagli atti.
Ne consegue che il Ministero deve eseguire la sentenza del giudice del lavoro secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione, integralmente nei confronti di due ricorrenti e, quanto al terzo, per le sole somme residue. All’inutile decorso del termine è collegata la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale.
Quanto alle spese, il Collegio esclude che l’attività commissariale possa gravare sui ricorrenti. Richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori della legge Pinto, il Tribunale ne afferma l’applicabilità per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese del giudizio seguono invece la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori.
Nota della Redazione
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