Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3326 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme e di inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione costituita in giudizio consolida il diritto del creditore all’esecuzione integrale. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, che opera a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi indicate. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme stabilite nel titolo.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione esecutiva. Rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La condizione di proponibilità del ricorso è dunque integrata.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Assegna quindi all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione sugli adempimenti. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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