Porto di pistola per difesa personale: bisogno non presunto dal pregresso rinnovo (TAR Calabria n. 1990 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo, da parte del Prefetto, della licenza di porto di pistola per difesa personale hanno carattere eccezionale: il porto d’armi non è un diritto soggettivo, ma una deroga a un divieto generale. Ai fini del rilascio non basta il giudizio di affidabilità, occorrendo il dimostrato bisogno, inteso come comprovata sussistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi. Il pregresso rilascio o rinnovo del titolo non genera alcun affidamento, potendo l’Amministrazione rivalutare gli elementi fattuali in relazione alle esigenze di sicurezza pubblica del momento. La sopravvenuta assoluzione penale non incide sulla legittimità del diniego, da valutare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione. L’obbligo di esame delle memorie procedimentali non impone la confutazione analitica di ogni rilievo, essendo sufficiente che il provvedimento renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale. Dopo il preavviso di rigetto, la richiesta di accesso e le deduzioni procedimentali con richiesta di audizione, e dopo un primo ricorso avverso il silenzio, la Prefettura adottava il provvedimento di diniego, fondato sulla carenza dei requisiti soggettivi e sull’assenza di un bisogno attuale di difesa.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza di motivazione. Sosteneva che la situazione era rimasta immutata rispetto ai precedenti rinnovi, che le denunce e querele documentavano un’esigenza di protezione e che le vicende penali si erano concluse con assoluzioni o archiviazioni. In via cautelare l’istanza sospensiva era stata respinta, in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 42 R.D. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di concedere la licenza di portare pistole “in caso di dimostrato bisogno”. Su questa base la giurisprudenza, richiamata anche dalla Sezione con la sentenza n. 1817 del 31.10.2025, configura il porto d’armi come eccezione a un divieto generale, non come diritto soggettivo.
Il dimostrato bisogno deve essere attuale ed eccezionale, e non surrogabile con rimedi meno estremi. La valutazione prefettizia è quindi sostanzialmente prudenziale. Su questo sfondo il TAR ritiene infondate le censure, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle valutazioni rese in sede cautelare.
Quanto all’affidabilità, il Collegio reputa immune da censure la valutazione di difetto di buona condotta fondata sulla condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, ritenendo irrilevante, ai fini del procedimento amministrativo, la pendenza dell’impugnazione e la precisazione sulla qualificazione del reato. Il pregresso rinnovo del titolo non fonda alcun affidamento, perché rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione rivalutare i fatti in relazione alle esigenze di sicurezza del momento. La sopravvenuta assoluzione della Cassazione per insussistenza del fatto è dichiarata irrilevante, potendo al più costituire elemento da far valere in sede amministrativa.
Sul versante del pericolo, le denunce successive all’ultimo rinnovo non riguardano la persona del ricorrente. Il Collegio ribadisce che è onere dell’istante provare l’attuale necessità dell’arma, non potendosi invocare la sola condizione lavorativa né ripetere le medesime circostanze già poste a base dei rinnovi precedenti.
Infine, quanto all’omesso esame delle deduzioni procedimentali, il TAR richiama l’orientamento secondo cui il dovere di esame non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento, e rileva che l’Amministrazione ha dato conto delle memorie e ha svolto un supplemento istruttorio. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Nota della Redazione
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