Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad acta (TAR Lazio n. 15497 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato e, sussistendone i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., dichiara l’obbligo di dare esecuzione al titolo esecutivo, assegnando un termine per l’adempimento. L’inerzia non giustificata e il difetto di chiarimenti sull’esecuzione integrano il presupposto dell’azione. Decorso inutilmente il termine, opera la nomina del Commissario ad acta, che provvede senza compenso e con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1703/2025 con cui ha intimato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di una somma in favore della ricorrente, oltre accessori e compensi legali. L’opposizione proposta dal Ministero è stata respinta con sentenza n. 7461/2025, che ha confermato il decreto rendendolo definitivamente esecutivo e ha condannato l’amministrazione alle spese.
La sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, allegando il mancato pagamento. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti né giustificazioni sull’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento della definitività del titolo: la sentenza azionata non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. Su questa base verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
La resistente non ha opposto alcuna difesa sostanziale. Non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza, né indicazioni in merito all’inerzia serbata. Tale condotta processuale consolida l’allegato inadempimento e consente l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento di quanto disposto nel decreto ingiuntivo e nella sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale competente per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale. L’incaricato opera senza compenso e con potere di delega, nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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