Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 84 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’obbligo di conformarsi al giudicato non tollera deroghe per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non residuando alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando, ma solo una limitata discrezionalità quanto al quomodo. La mancata contestazione dei fatti, conseguente alla costituzione solo formale dell’amministrazione, consente di ritenere provata l’inerzia e integra il presupposto dell’inottemperanza. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia e condanna l’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e facendola decorrere dalla scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza con cui il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accertato la propria anzianità di servizio all’atto dell’immissione in ruolo e ha condannato il Ministero al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dalle singole scadenze fino al soddisfo.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione e il passaggio in giudicato è stato certificato. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha corrisposto nulla. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza spiegare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale. Il Ministero, pur costituendosi, non ha fornito alcun elemento da cui desumere l’esecuzione della sentenza ottemperanda. Ne deriva che i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento restano non contestati.
Questa inerzia integra il presupposto dell’inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza, osserva il TAR, serve a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento apertamente o velatamente omissivo. L’oggetto del giudizio è la verifica della corretta attuazione del giudicato, secondo gli artt. 34, comma 1, lett. e), e 112, comma 1, cod. proc. amm., e dunque la puntuale esecuzione da parte del soggetto obbligato.
Il Collegio richiama il principio per cui l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, come le difficoltà economiche e finanziarie. Non residua alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, ma soltanto una limitata discrezionalità quanto al quomodo, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla stessa pronuncia.
Alla verifica negativa segue l’ordine di esatta esecuzione, con fissazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio prevede inoltre che, in caso di persistente inerzia, si insedi il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto al compenso e con facoltà di delega, per provvedere ad istanza di parte entro ulteriori trenta giorni.
Sulla richiesta di astreinte, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le penalità decorrono dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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