Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Lazio n. 85 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato integra il presupposto dell’inottemperanza, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo discrezionalità quanto all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

La parte ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, con cui era stato riconosciuto il diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dei servizi svolti in virtù di contratti a termine presso la scuola statale, con condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive e all’inquadramento nella fascia stipendiale maturata.

La sentenza, notificata al Ministero e certificata come passata in giudicato, non risulta eseguita nemmeno parzialmente. Il ricorrente chiede pertanto l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Il Ministero, pur essendosi costituito in giudizio, non ha spiegato alcuna difesa e non ha fornito alcun elemento dal quale desumere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, passata in giudicato. I fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate risultano pertanto non contestati.

L’inerzia del Ministero integra il presupposto dell’inottemperanza, richiamandosi in proposito Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023. Il Collegio ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza: esso ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento apertamente o velatamente omissivo.

L’oggetto del giudizio consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. e dell’art. 112, comma 1, cod. proc. amm., richiamandosi Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo discrezionalità quanto all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo, come affermato in Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015.

Nel caso di specie la verifica dell’esatto adempimento ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero resistente. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme liquidate e l’inquadramento nella fascia stipendiale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Dispone inoltre che, in caso di persistente inerzia, si insedi come commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto al compenso.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le penalità decorrono dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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