Gara pubblica: rivalutazione discrezionale delle offerte tecniche dopo l’apertura delle buste economiche (TAR Liguria n. 985 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di segretezza delle offerte economiche, che impone la valutazione delle offerte tecniche prima dell’apertura delle buste economiche, è posto a presidio dell’imparzialità e della serenità del giudizio della commissione giudicatrice e non ammette eccezioni. La regressione della gara e la rivalutazione delle offerte tecniche dopo la conoscenza delle offerte economiche è consentita solo per correggere errori materiali nella applicazione di criteri quantitativi o nella trasmissione della volontà dei commissari, non già per una nuova valutazione discrezionale delle offerte. La commissione non può, dopo l’apertura delle buste economiche, modificare i punteggi di un criterio qualitativo né avallare un errore dei concorrenti attribuendo punteggi sulla base di un dato diverso da quello richiesto dalla lex specialis.
Il Fatto
Una società, fornitore uscente, impugnava il decreto con cui la stazione appaltante aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione a suo favore del lotto 1 di una gara per la fornitura di sistemi di tracciabilità di campioni biologici, a seguito del ricorso della società seconda classificata. La stazione appaltante, dopo l’apertura delle buste economiche, aveva disposto il riesame delle valutazioni e la commissione, in composizione parzialmente modificata, aveva rivalutato un criterio discrezionale, attribuendo un punteggio maggiore alla seconda classificata e ribaltando la graduatoria. La società aggiudicataria originaria contestava la legittimità di una nuova valutazione di un criterio discrezionale a buste economiche già aperte.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondato e assorbente il motivo concernente la violazione dei principi di trasparenza e segretezza dell’offerta economica, in quanto la rivalutazione del criterio discrezionale era avvenuta quando il contenuto delle buste economiche era già noto.
La possibilità di regressione della gara dopo l’apertura delle buste economiche è stata ammessa solo per correggere errori materiali nell’applicazione di formule matematiche o nella corretta trasmissione dei giudizi espressi dai commissari, come nel caso, citato dal collegio, del Consiglio di Stato, Sez. III, 21.1.2026, n. 510. Il tribunale ha invece escluso che la deroga possa estendersi a una nuova valutazione discrezionale dell’offerta, che resterebbe turbata dalla conoscenza degli elementi economici, in violazione dell’art. 97 Cost..
Quanto al ricorso incidentale, il collegio ha rilevato che la commissione aveva attribuito i punteggi per il criterio quantitativo sulla “precisione di misurazione” usando un dato – l’accuratezza – diverso da quello richiesto dalla lex specialis. La commissione non poteva modificare il parametro, ma avrebbe dovuto assegnare zero punti a entrambe le offerte, essendo prive del dato richiesto.
Il tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il decreto nella parte in cui non aveva azzerato i punteggi del criterio erroneamente applicato, ferma l’aggiudicazione alla società controinteressata. Per la novità e complessità delle questioni, le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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