Conseguimento del bene e sopravvenuta carenza di interesse risarcitorio (TAR Emilia-Romagna n. 961 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere deve permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. L’omessa rituale impugnazione di atti successivi a quello presupposto, laddove non meramente consequenziali, priva il ricorrente di ogni utilità della decisione finale, poiché gli atti successivi si sono consolidati. È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso un atto pianificatorio quando il ricorrente abbia ottenuto, nelle more del giudizio, il bene della vita, successivamente venuto meno per causa non imputabile all’amministrazione, e non abbia impugnato gli atti successivi. Anche l’interesse risarcitorio risulta depotenziato dall’ottenimento del bene della vita, venuto meno per cause non imputabili all’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale con cui il Comune destinava ad area agricola un’area di sua proprietà, deducendo la violazione di un Accordo di Programma sottoscritto nel 2010 per l’interramento di un tratto di elettrodotto, il difetto di motivazione e chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Nel corso del giudizio, il Comune accoglieva l’osservazione della ricorrente, ripristinando l’edificabilità dell’area e approvando il PUA.
La società, tuttavia, non stipulava la convenzione urbanistica entro il termine indicato dall’Amministrazione, sicché con successive deliberazioni il perimetro relativo all’area veniva ricondotto a territorio rurale di pianura. Tali atti successivi non venivano impugnati dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio per cui le condizioni dell’azione devono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. L’accoglimento del ricorso non avrebbe arrecato alcuna utilità alla ricorrente, atteso che gli atti successivi della catena procedimentale — non impugnati — si erano ormai consolidati.
La Corte ha evidenziato che l’interesse risarcitorio risultava depotenziato dall’ottenimento del bene della vita (la reintroduzione e l’approvazione del PUA), successivamente venuto meno per causa non imputabile all’amministrazione, ma per effetto della mancata stipula della convenzione urbanistica da parte della società ricorrente entro il termine indicato.
La decisione si fonda sulla valutazione della sequenza procedimentale complessiva, dalla quale emerge che l’utilità finale perseguita dalla ricorrente è venuta meno per un fatto a lei imputabile, rendendo la pronuncia sul ricorso priva di qualsiasi effetto utile. Le spese di lite sono state compensate per i giusti motivi indicati nella sequenza procedimentale descritta.
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Nota della Redazione
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